Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
L’ordinanza n. 42973/2023 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla corretta formulazione dei ricorsi, chiarendo le conseguenze di un’impugnazione generica e infondata. Il caso in esame dimostra come la mancanza di argomentazioni specifiche possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme la vicenda e i principi di diritto affermati dai giudici.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva impugnato la decisione dei giudici di secondo grado, i quali avevano confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Queste circostanze, se riconosciute, avrebbero potuto comportare una riduzione della pena. L’appello si basava sulla presunta erroneità di tale diniego. La questione è quindi giunta all’esame della Suprema Corte di Cassazione.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi proposti dal ricorrente, giungendo a una conclusione netta: il ricorso inammissibile. I giudici hanno qualificato l’impugnazione come “generica, aspecifica e manifestamente infondata”.
Il problema principale risiedeva nel fatto che il ricorso si limitava a criticare la decisione della Corte territoriale senza però indicare alcun elemento positivo concreto che potesse giustificare la concessione delle attenuanti generiche. In pratica, l’appellante non ha fornito ai giudici nessun fatto o argomento nuovo e specifico su cui basare una valutazione diversa da quella già compiuta in appello. La Corte territoriale, dal canto suo, aveva motivato il diniego in modo logico e non arbitrario, sottolineando proprio l’assenza di elementi positivi da valorizzare a favore dell’imputato.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine della procedura penale: un ricorso per cassazione non può essere una mera riproposizione delle stesse lamentele già avanzate nei gradi precedenti né una semplice espressione di dissenso. Deve, al contrario, contenere critiche specifiche e puntuali contro la sentenza impugnata, evidenziando vizi logici o violazioni di legge. In assenza di tali elementi, l’impugnazione perde la sua funzione e si trasforma in un atto dilatorio e superfluo.
La Corte ha quindi stabilito che, data la manifesta infondatezza e genericità dei motivi, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. Questa decisione comporta, per legge, due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. I giudici hanno inoltre richiamato la sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale, secondo cui tale sanzione pecuniaria è giustificata quando l’inammissibilità è imputabile a colpa del ricorrente, come nel caso di un’impugnazione proposta senza un serio fondamento.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un messaggio chiaro per gli operatori del diritto e i loro assistiti: le impugnazioni devono essere preparate con cura, precisione e serietà. Proporre un ricorso generico, senza argomentazioni giuridiche solide e senza specificare gli errori commessi dal giudice precedente, non solo è inutile ai fini di ottenere una riforma della sentenza, ma espone anche a significative conseguenze economiche. La decisione sottolinea l’importanza di un approccio tecnico e rigoroso nell’esercizio del diritto di difesa, per evitare che uno strumento di tutela si trasformi in un boomerang processuale ed economico.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i suoi motivi sono generici, aspecifici e manifestamente infondati, ovvero quando non presentano argomentazioni concrete e specifiche contro la decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Perché la Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. In altre parole, la sanzione è giustificata dalla presentazione di un’impugnazione priva di un serio fondamento, attribuibile a una condotta colpevole.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42973 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42973 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epig esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico, aspec manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale confermato il diniego delle circ attenuanti generiche con argomentazioni non illogiche né frutto di arbitrio, evidenzi particolare, la mancanza di elementi positivi da valorizzare a tal fine (si veda pagi sentenza), elementi che neanche il ricorso indica;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pa delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cas ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare i nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Consig-1-~re
Il PresiOnte