Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico e Infondato
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la presentazione di un ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato comporta non solo il rigetto dell’istanza, ma anche la condanna del ricorrente a sanzioni pecuniarie. Questo caso specifico offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze della loro violazione.
I Fatti del Caso
Un individuo proponeva ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il fulcro della sua contestazione riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’articolo 131-bis del codice penale. Secondo il ricorrente, la corte territoriale aveva errato nel non riconoscere questa attenuante.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri: la genericità del motivo di ricorso e la manifesta infondatezza dello stesso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Analisi della Motivazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato in modo chiaro le ragioni che hanno portato a considerare il ricorso inammissibile. L’analisi dei giudici si è concentrata sulla qualità e sulla sostanza dei motivi presentati dall’appellante.
La Genericità e Manifesta Infondatezza del Motivo
Il motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché “generico e manifestamente infondato”. La Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva già escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. con una motivazione considerata “adeguata e fondata su corretti argomenti giuridici”. Il ricorrente, nel suo appello, non è riuscito a sollevare critiche specifiche e pertinenti in grado di scalfire la logicità e la correttezza della decisione impugnata, limitandosi a riproporre questioni già valutate e respinte.
Le Motivazioni e le Conclusioni
Le motivazioni della Corte Suprema sono chiare: un ricorso non può limitarsi a una generica doglianza, ma deve confrontarsi specificamente con le ragioni della sentenza che si intende contestare, evidenziandone eventuali vizi logici o giuridici. La mancanza di tale specificità rende l’atto inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Le conclusioni tratte dalla Corte sono una diretta conseguenza di questa inammissibilità. Oltre a confermare la decisione precedente, la Corte ha applicato il principio secondo cui chi propone un ricorso con colpa, a causa della sua evidente infondatezza, deve farsi carico non solo delle spese del procedimento, ma anche di una sanzione ulteriore. Citando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000, i giudici hanno sottolineato che non era possibile ritenere che l’imputato avesse agito senza colpa nel determinare la causa di inammissibilità. La condanna al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende serve quindi come deterrente contro la proposizione di ricorsi dilatori o palesemente infondati, tutelando l’efficienza del sistema giudiziario.
Quando un ricorso in Cassazione viene giudicato inammissibile?
Un ricorso viene giudicato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, manifestamente infondati e non si confrontano specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, risultando quindi privi dei requisiti richiesti dalla legge per poter essere esaminati nel merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte senza fondate ragioni.
Perché in questo caso non è stata concessa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Non è stata concessa perché la Corte territoriale aveva già escluso la sua applicabilità con una motivazione ritenuta adeguata e giuridicamente corretta dalla Cassazione. Il ricorso non ha presentato argomenti validi per contestare tale valutazione, risultando quindi infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42927 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42927 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale escluso, con motivazione adeguata e fondata su corretti argomenti giuridici, l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. pagina 3 della sentenza);
ritenuto, che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Consiqliere estensore
Il Presidente