Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso Pratico
Quando un ricorso in Cassazione viene definito generico, le conseguenze possono essere severe. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile non solo non porti al risultato sperato, ma aggravi la posizione del condannato. Analizziamo l’ordinanza n. 28884/2024 per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e gli errori da evitare.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di tentato furto. La Corte di Appello, pur riducendo la pena inflitta in primo grado dal Tribunale, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, sperando in un ulteriore sconto di pena o in un annullamento della condanna.
Il Motivo del Ricorso: La Critica alle Attenuanti
L’unico motivo di appello presentato alla Suprema Corte riguardava due aspetti strettamente collegati: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche previste dall’art. 62 bis del codice penale e, di conseguenza, il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.
L’imputato, in sostanza, lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte della Corte di Appello, sostenendo che i giudici di secondo grado avessero errato nel non concedergli uno sconto di pena ulteriore basato su circostanze favorevoli.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione ha impedito ai giudici di entrare nel merito della questione. Invece di analizzare se le attenuanti fossero dovute o meno, la Corte si è fermata a un livello preliminare, giudicando l’atto di impugnazione stesso come inadeguato.
La conseguenza diretta è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’aggiunta di un’ulteriore sanzione: il pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lapidaria ma estremamente chiara. Il ricorso è stato giudicato “generico nonché manifestamente infondato”.
Genericità del Motivo
Un ricorso non può limitarsi a esprimere un generico dissenso con la sentenza impugnata. Deve, al contrario, indicare in modo specifico e puntuale quali sarebbero gli errori logici o giuridici commessi dal giudice precedente. Nel caso di specie, il ricorrente non ha adeguatamente contestato la logica della Corte di Appello.
Manifesta Infondatezza
La Corte di Cassazione ha sottolineato come la motivazione della Corte di Appello fosse “esente da evidenti illogicità”. I giudici di secondo grado avevano infatti basato la loro decisione di non concedere le attenuanti su un elemento preciso: l'”accentuata capacità a delinquere del reo”. Questa valutazione, basata presumibilmente sui precedenti e sulla condotta dell’imputato, costituisce una giustificazione logica e sufficiente per negare il beneficio. Di fronte a una motivazione così strutturata, un ricorso generico non ha alcuna possibilità di successo.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Impugnare una sentenza, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi critica e dettagliata della decisione precedente. Non è sufficiente lamentarsi del risultato. È necessario demolire, sul piano logico e giuridico, le argomentazioni del giudice che ha emesso la sentenza. Un ricorso inammissibile perché generico non solo è inutile, ma è anche controproducente, comportando un aggravio di spese e sanzioni per il condannato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e manifestamente infondato, in quanto non contestava in modo specifico le ragioni logiche esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
Quale motivazione aveva dato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello aveva giustificato il diniego delle attenuanti valorizzando l’accentuata capacità a delinquere dell’imputato.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28884 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28884 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto tentato di cui agli artt.56,624 cod. pen., riducendo la pena e confermando nel resto.
Ritenuto che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen. e al trattamento sanzioNOMErio irrogatogli – è generico nonché manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (pag. 2 della sentenza impugnata che valorizza l’accentuata capacità a delinquere del reo).
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2024 Il consiiere estensore
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