Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Quando un Appello è Generico e Infondato
L’ordinanza n. 28880 del 2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. Spesso, la strada per ottenere giustizia si interrompe non per ragioni di merito, ma per vizi procedurali. Questo caso dimostra come un ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza possa precludere l’analisi di un caso nel merito. Analizziamo insieme la decisione per comprendere quali sono gli errori da evitare nella redazione di un atto di impugnazione.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una condanna per il reato di furto con strappo aggravato, emessa dal GUP del Tribunale di Verona. La decisione è stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Venezia. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo per contestare la sua responsabilità penale.
L’Analisi della Corte: I Motivi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato l’atto di impugnazione e lo ha dichiarato inammissibile per due ragioni fondamentali, strettamente connesse tra loro: la genericità e la manifesta infondatezza. Questi due vizi hanno impedito ai giudici di entrare nel merito della questione, portando a una chiusura anticipata del procedimento.
La Genericità del Motivo di Ricorso
Il primo ostacolo insormontabile per il ricorrente è stata la violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta.
Nel caso di specie, il ricorso è stato giudicato “generico per indeterminatezza”. In altre parole, la critica alla sentenza della Corte d’Appello era formulata in termini così vaghi da non permettere ai giudici della Cassazione di individuare con precisione i punti della decisione contestati e le ragioni di tale contestazione. Un’impugnazione non può limitarsi a una lamentela generale, ma deve articolare una critica puntuale e argomentata.
La Manifesta Infondatezza e il Confronto con la Sentenza
Il secondo profilo di inammissibilità ha riguardato la manifesta infondatezza del ricorso. La Corte ha osservato che l’atto non si confrontava minimamente con la solida motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano basato la condanna su prove concrete e ben valorizzate, tra cui i filmati delle telecamere di sorveglianza del luogo del furto.
Queste immagini, unitamente all’analisi degli spostamenti del ricorrente e dei mezzi a sua disposizione, avevano permesso una sicura identificazione. A fronte di una motivazione logica e priva di vizi, il ricorso si è rivelato una sterile contrapposizione, incapace di scalfire la coerenza del percorso argomentativo seguito dai giudici di appello.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità. La genericità dell’atto ha impedito di comprendere quale fosse il nucleo della censura, mentre la sua manifesta infondatezza derivava dal mancato confronto con le argomentazioni della sentenza di secondo grado, che poggiavano su elementi probatori decisivi come i video della sorveglianza. L’appello si è quindi ridotto a una critica non costruttiva, priva della specificità richiesta dalla legge per attivare un sindacato di legittimità. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende è la diretta conseguenza di un’impugnazione che non rispetta i requisiti procedurali essenziali.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un’impugnazione, per essere efficace, deve essere specifica, pertinente e critica. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la decisione del giudice. È necessario, invece, smontare pezzo per pezzo la motivazione della sentenza, evidenziandone le contraddizioni, le lacune o gli errori di diritto in modo chiaro e argomentato. Questo caso serve da monito: un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche ulteriori costi per chi lo propone, sancendo la definitività della condanna senza nemmeno un esame nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile per due motivi: era generico, perché non specificava in modo chiaro e dettagliato le critiche alla sentenza impugnata come richiesto dall’art. 581 c.p.p., e manifestamente infondato, perché non si confrontava con le prove concrete (come i video di sorveglianza) su cui si basava la condanna.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che l’atto di impugnazione si limita a una critica vaga e indeterminata della sentenza, senza indicare con precisione quali parti della motivazione si contestano e per quali specifiche ragioni di fatto e di diritto. Ciò impedisce al giudice di esercitare il proprio potere di controllo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che la Corte non esamina il caso nel merito e la sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso ammontava a tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28880 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28880 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia ha confermato la condanna del GUP del Tribunale di Verona in ordine al reato di furto con strappo aggravato (capo a: artt. 624 bis e 625 comma 1 n.5 cod. pen.).
Ritenuto che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità è:
generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
manifestamente infondato nella parte in cui non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata immune da vizi (pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata laddove il giudice ha valorizzato l’apporto dei filmati delle telecamere di sorveglianza del luogo ove è avvenuto il furto unitamente agli spostamenti del ricorrente e dei mezzi nella sua disponibilità, e agli ulteriori accertamenti volti alla sua identificazione).
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.E
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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COGNOME
Così deciso il 3 luglio 2024 Il rrrsig COGNOME i COGNOME estensore COGNOME p