Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione valuti i ricorsi, sottolineando l’importanza di formulare motivi specifici e fondati. Un ricorso inammissibile non solo preclude un esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questa decisione per comprendere i criteri adottati dalla Suprema Corte e le lezioni pratiche che se ne possono trarre.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un imputato per il reato di minaccia aggravata, in continuazione tra più episodi (ai sensi degli artt. 81, 612 e 339 del codice penale). La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale, era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due distinti motivi di impugnazione.
I Motivi del Ricorso e le Ragioni dell’Inammissibilità
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su due principali censure, entrambe respinte dalla Corte Suprema:
1. Primo Motivo: Genericità della censura: L’imputato lamentava l’erronea applicazione della legge penale in merito al rigetto della sua richiesta di sostituzione della pena detentiva. La Cassazione ha qualificato questo motivo come ‘generico’.
2. Secondo Motivo: Manifesta infondatezza: Il secondo motivo denunciava un’errata applicazione della legge in relazione alla dichiarata inammissibilità, da parte della Corte d’Appello, di produrre le dichiarazioni rese da un testimone durante le indagini preliminari. Questo motivo è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’.
Un ricorso inammissibile si verifica quando l’impugnazione non supera un vaglio preliminare, impedendo ai giudici di entrare nel vivo della questione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è una conseguenza tipica prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché ciascun motivo di ricorso fosse destinato al fallimento.
Per quanto riguarda il primo motivo, la sua ‘genericità’ derivava dal fatto che il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte in modo logico e giuridicamente corretto dalla Corte d’Appello. Per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso deve contenere una critica specifica e puntuale al ragionamento del giudice del grado precedente, non una mera ripetizione di difese già valutate.
Relativamente al secondo motivo, la sua ‘manifesta infondatezza’ era evidente. La richiesta di acquisire le dichiarazioni rese da un testimone in fase di indagini preliminari era stata correttamente respinta perché lo stesso testimone era stato poi ascoltato direttamente in dibattimento. L’esame testimoniale in aula, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, supera e assorbe le dichiarazioni precedenti, rendendo la richiesta del ricorrente priva di alcuna utilità processuale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’impugnazione non è un’ulteriore occasione per ridiscutere l’intero processo. Il ricorso in Cassazione, in particolare, è un rimedio straordinario, limitato a specifici vizi di legittimità. Per evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative sanzioni, è essenziale che i motivi di ricorso siano:
* Specifici: Devono attaccare in modo mirato le parti della sentenza che si ritengono errate, spiegando perché.
* Non generici: Non devono limitarsi a ripetere doglianze già respinte, ma devono confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata.
* Fonda: Devono basarsi su argomenti giuridicamente sostenibili e non palesemente privi di pregio.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato “generico”?
Secondo l’ordinanza, un motivo è generico quando si limita a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del grado precedente, senza muovere una critica specifica alla motivazione della decisione impugnata.
Perché la richiesta di produrre le dichiarazioni di un teste è stata ritenuta manifestamente infondata?
La richiesta è stata ritenuta manifestamente infondata perché il testimone era già stato ascoltato durante il dibattimento. L’esame dibattimentale, avvenuto in contraddittorio, rende superflua l’acquisizione delle dichiarazioni rese in una fase precedente come quella delle indagini preliminari.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28155 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28155 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALMENNO SAN BARTOLOMEO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bergamo, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81, 612, secondo comma, in relazione all’art. 339 cod. pen.;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al rigetto dell’istanza di sostituzione della pena detentiva, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice dell’appello la cui decisione è fondata su motivazione immune da vizi logici e giuridici;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla dichiarata inammissibilità della Corte di appello in relazione alla richiesta di produzione delle dichiarazioni del teste NOME COGNOME in sede di indagini preliminari, è manifestamente infondato dal momento che il teste era stato successivamente sentito a dibattimento;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente