Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su un Caso di Resistenza a Pubblico Ufficiale
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, la precisione e la specificità sono fondamentali. Un ricorso inammissibile è spesso l’esito di un’impugnazione formulata in termini troppo vaghi. L’ordinanza n. 32827/2024 della Suprema Corte offre un chiaro esempio di questo principio, rigettando un ricorso perché ritenuto ‘generico e manifestamente infondato’. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni giuridiche dietro questa decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano per reati di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità. La difesa dell’imputato ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, ma con un’impostazione molto specifica: l’unico motivo di doglianza riguardava il trattamento sanzionatorio, ovvero la valutazione sulla pena inflitta.
La difesa, in sostanza, non contestava la colpevolezza del proprio assistito, ma criticava la motivazione della sentenza d’appello per quanto concerneva l’entità della sanzione, ritenendola inadeguata o ingiusta.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione. In altre parole, i giudici non hanno valutato se la pena fosse effettivamente giusta o meno, ma si sono fermati a un livello precedente, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’impugnazione.
La conseguenza diretta per il ricorrente non è solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria tipica in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto l’appello. Secondo i giudici, i motivi presentati dalla difesa erano affetti da due vizi capitali: la genericità e la manifesta infondatezza.
La Corte ha sottolineato che il giudice d’appello aveva compiuto una ‘valutazione sanzionatoria autonoma’ rispetto al primo grado. Questo significa che la Corte d’Appello non si era limitata a confermare la pena precedente, ma l’aveva riesaminata in modo indipendente, fornendo una motivazione coerente con le prove raccolte (‘compendio probatorio’) e in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza (‘consolidata giurisprudenza di legittimità’).
Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso della difesa è apparso troppo vago. Non è sufficiente lamentare un trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo; è necessario individuare con precisione i punti della motivazione del giudice d’appello che sarebbero errati dal punto di vista logico o giuridico. L’incapacità di farlo rende il motivo di ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale di legittimità: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. È un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Per questo motivo, le impugnazioni devono essere formulate con estremo rigore tecnico.
La decisione insegna che una critica generica alla sentenza impugnata, senza un’analisi puntuale delle presunte violazioni di legge o dei vizi logici, è destinata a fallire. Questo serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte Suprema venga sommersa da ricorsi pretestuosi o mal formulati. Per gli avvocati, rappresenta un monito a preparare i ricorsi con la massima diligenza, pena non solo il rigetto, ma anche ulteriori sanzioni economiche per il proprio assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era considerato generico e manifestamente infondato. La difesa non ha specificato in modo puntuale gli errori nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello riguardo alla pena applicata.
Qual era l’oggetto specifico del ricorso?
L’unico motivo del ricorso riguardava il ‘trattamento sanzionatorio’, ovvero la contestazione della motivazione con cui la Corte d’Appello aveva determinato l’entità della pena inflitta all’imputato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32827 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32827 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANTA MARGHERITA LIGURE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO – COGNOME
OSSERVA
Il motivo dedotto in relazione alla condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
Con un unico motivo di ricorso, la difesa censura la motivazione del provvedimento impugnato in punto di trattamento sanzionatorio. In disparte la genericità dell’allegazione, deve rilevarsi che il giudice di appello ha operato una valutazione sanzionatoria autonoma rispetto al giudice di primo grado, coerente con il compendio probatorio, e conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024