Ricorso Inammissibile: Analisi della Cassazione su Prove e Genericità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e non manifestamente infondati. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, delineando i confini tra una legittima critica alla sentenza e una censura generica destinata al fallimento. L’ordinanza in esame riguarda un caso di furto in abitazione aggravato e sottolinea come la richiesta di rinnovare l’acquisizione di prove già presenti agli atti possa essere considerata superflua e pretestuosa.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per furto in abitazione aggravato. La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima decisione, aveva già concesso all’imputato le attenuanti generiche, riducendo la pena, ma aveva confermato la sua responsabilità penale. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali.
I Motivi del Ricorso: Visione del Filmato e Motivazione della Condanna
Il ricorrente lamentava principalmente due aspetti:
1. Violazione dell’art. 603 del codice di procedura penale: Sosteneva che la Corte d’Appello avrebbe dovuto rinnovare l’istruttoria dibattimentale per permettere una nuova visione di un filmato presente agli atti, considerato cruciale per la difesa.
2. Vizio di motivazione: Criticava il ragionamento seguito dai giudici per affermare la sua colpevolezza, ritenendolo insufficiente e illogico.
La difesa puntava a smontare l’impianto accusatorio mettendo in discussione la valutazione di una prova video e, più in generale, la solidità dell’argomentazione che aveva portato alla condanna.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. I giudici hanno chiarito diversi principi procedurali di fondamentale importanza.
Innanzitutto, hanno stabilito che la visione di un filmato già acquisito agli atti non richiede una rinnovazione dell’istruttoria. Si tratta di una prova documentale che il giudice può valutare autonomamente in camera di consiglio, senza necessità di riaprire il dibattimento. La richiesta è stata quindi giudicata pretestuosa.
In secondo luogo, le censure relative al contenuto del filmato sono state definite ‘prive di specificità’. Il ricorrente non ha indicato quali elementi del video sarebbero stati travisati o mal interpretati, limitandosi a una critica generica. La Corte ha inoltre sottolineato che la responsabilità dell’imputato non si fondava unicamente su quel filmato, ma anche sulle dichiarazioni rese dai poliziotti operanti. Questa argomentazione, congrua e logica, non è stata adeguatamente contestata dal ricorrente, che non ha neppure sollevato un vizio di ‘travisamento della prova’, l’unico che avrebbe potuto consentire alla Cassazione di riesaminare il contenuto del materiale probatorio.
Le Conclusioni: Le Pesanti Conseguenze Economiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato precise conseguenze per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. A causa della palese infondatezza dei motivi, che denota una ‘colpa’ nel proporre l’impugnazione, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un principio cardine: il ricorso in Cassazione non è uno strumento per tentare di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda, ma un rimedio straordinario per far valere specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata.
È sempre necessaria la rinnovazione dell’istruttoria in appello per riesaminare una prova già acquisita, come un video?
No, secondo la Corte di Cassazione, non è necessaria. Una prova già acquisita, come un filmato, può essere apprezzata dal giudice in camera di consiglio senza che sia disposta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
Cosa rende un motivo di ricorso ‘generico’ e quindi inammissibile?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando non critica in modo specifico e dettagliato il ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata. Limitarsi a censure non specifiche sul contenuto di una prova, senza nemmeno allegare un travisamento della stessa, rende il motivo inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa evidente?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni evidenti, il ricorrente è condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene determinato dal giudice. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6716 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6716 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAMPOBASSO il 20/11/1999
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che, in parziale riforma della prima decisione, ha riconosciuto all’imputato le circostanze attenuant generiche e l’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la dichiarazione di responsabilità per il delitto furto in abitazione aggravato;
considerato che il primo motivo – con il quale si denunciano la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. per mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (al fine della visione del film in atti) – e il secondo motivo di ricorso – con cui si censura la motivazione posta alla b dell’affermazione di responsabilità dell’imputato – i quali possono essere trattati congiuntamente sono manifestamente infondati e generici in quanto: la visione del filmato in questione non necessitava di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, trattandosi di prova già acquisita, ch giudice di merito è chiamato ad apprezzare in camera di consiglio; le censure relative al contenuto del filmato sono del tutto prive di specificità; inoltre, la Corte ha fondato il riconosci dell’imputato, e di conseguenza la sua responsabilità, su dichiarazioni dei poliziotti operanti, oss per il tramite di un’argomentazione congrua e logica che non può dirsi ritualmente censurata dall’impugnazione che non ha neppure addotto il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – a versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2025.