Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione scrupolosa ai requisiti di forma e sostanza. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha chiarito, ancora una volta, le conseguenze di un’impugnazione vaga e ripetitiva, definendola un ricorso inammissibile. Questo provvedimento offre spunti fondamentali per comprendere come un ricorso debba essere strutturato per superare il vaglio di legittimità, evitando di essere respinto prima ancora di un esame nel merito.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine da una condanna per furto in abitazione in concorso, aggravato dall’uso della destrezza, confermata sia in primo grado che dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il fulcro della sua difesa si basava su una presunta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza d’appello, in particolare riguardo al giudizio di attendibilità dell’individuazione fotografica che lo aveva identificato come responsabile.
La Decisione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso presentato dall’imputato inammissibile. Di conseguenza, la Corte non è entrata nel merito della questione (ovvero, se l’identificazione fotografica fosse o meno attendibile), ma si è fermata a una valutazione preliminare, concludendo che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. Oltre alla conferma della condanna, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. I motivi del ricorso inammissibile erano fondamentalmente due:
1. Genericità e indeterminatezza: L’atto di ricorso non presentava argomentazioni nuove o specifiche. Al contrario, si limitava a riproporre le stesse doglianze già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione dei motivi d’appello; deve, invece, individuare vizi specifici di violazione di legge o di motivazione nella sentenza impugnata.
2. Mancanza di confronto critico: Il ricorrente non si è confrontato in modo critico ed effettivo con la motivazione della sentenza della Corte territoriale. Invece di smontare punto per punto il ragionamento dei giudici d’appello, evidenziandone le presunte fallacie logiche o giuridiche, si è limitato a riaffermare la propria tesi. La Cassazione ha sottolineato che è necessario un dialogo costruttivo e critico con la decisione impugnata, non una mera contrapposizione di tesi.
La Corte ha richiamato un proprio precedente (Cass. Pen., Sez. 4, n. 18826/2012) per ribadire che un ricorso fondato su motivi non specifici, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, è irrimediabilmente inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve come un importante monito per la pratica legale. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, l’atto di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione deve essere redatto con estrema precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente. È indispensabile:
* Articolare motivi specifici, indicando con precisione le norme che si assumono violate o i passaggi della motivazione che si ritengono illogici o contraddittori.
* Evitare di riproporre le stesse argomentazioni dell’appello in modo acritico.
* Instaurare un confronto diretto e puntuale con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, dimostrando perché esse siano errate in diritto o viziate dal punto di vista logico.
In sintesi, il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione. L’inosservanza di questi principi conduce, come nel caso di specie, a una pronuncia di inammissibilità che preclude ogni ulteriore discussione.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e non specifico. L’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza un confronto critico ed effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era l’argomento centrale del ricorso presentato dall’imputato?
L’argomento centrale era la presunta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza di condanna, con particolare riferimento al giudizio di attendibilità dell’individuazione fotografica che lo aveva identificato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32746 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32746 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110, 624 bis, 61 n. 5 cod. pen.;
Considerato che con l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l’illogicità e/o la contraddittorietà della motivazione con riferimento al giudizio attendibilità dell’individuazione fotografica posta a fondamento della pronuncia di condanna adottata nei confronti dell’imputato, è inammissibile’ in quanto generico (ex plur., Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 – 01: è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione) e privo di confronto, critico ed effettivo con la logica motivazione resa dalla Corte territoriale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024.