Ricorso inammissibile per genericità: la Cassazione conferma la condanna
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale presentare motivi specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza di un’impugnazione che manca di concretezza o che tenta di rimettere in discussione l’intera valutazione dei fatti, un compito che non spetta alla Corte di Cassazione. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di questo principio e delle sue severe conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di tentato furto. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione. Secondo la difesa, la motivazione della Corte territoriale era insufficiente e illogica, in quanto la versione dei fatti fornita dall’imputato era stata scartata senza un’adeguata giustificazione. Tuttavia, i giudici di merito avevano ritenuto la versione dell’accusa pienamente coerente e quella della difesa del tutto inverosimile e priva di qualsiasi riscontro probatorio.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno sottolineato che il ricorso non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. La Corte di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di effettuare una nuova e autonoma valutazione delle prove. Il tentativo del ricorrente di contestare la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento del materiale probatorio è stato quindi respinto, poiché tali attività rientrano nella competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su argomentazioni giuridiche solide e consolidate. In primo luogo, il motivo di ricorso è stato giudicato affetto da ‘genericità’. Non basta affermare che la motivazione della sentenza impugnata sia sbagliata; è necessario indicare con precisione le specifiche violazioni di legge o i vizi logici che la inficerebbero. Il ricorrente, invece, si era limitato a contrapporre la propria versione dei fatti a quella, motivata in modo coerente e logico, accertata nel giudizio di appello.
In secondo luogo, la Corte ha ribadito che la motivazione della Corte d’Appello era congrua, adeguata ed esente da vizi logici. Era basata su corretti criteri di inferenza e su massime di esperienza condivisibili, risultando inoltre convergente con le conclusioni già raggiunte dal Tribunale di primo grado. Di fronte a una motivazione così ben strutturata, un ricorso che non evidenzia errori giuridici specifici è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La conseguenza più diretta e onerosa di un ricorso inammissibile è sancita dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. La norma prevede che il ricorrente, oltre a vedere confermata la propria condanna, sia tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la Corte ha stabilito un importo di 3000 euro, ritenuto equo in ragione delle questioni trattate. Questa pronuncia ribadisce un principio cruciale: il ricorso in Cassazione è uno strumento per far valere errori di diritto, non un’ulteriore opportunità per ridiscutere i fatti. Le impugnazioni devono essere mirate e tecnicamente fondate, altrimenti il rischio non è solo il rigetto, ma anche un’ulteriore sanzione economica.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo presentato era generico e mirava a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività che esula dalla competenza della Corte di Cassazione e spetta esclusivamente ai giudici di merito.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del Codice di Procedura Penale, la parte che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3000 euro.
Può la Corte di Cassazione riesaminare i fatti di un caso?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o rivalutare il materiale probatorio. Il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, ovvero di verificare la corretta applicazione delle norme di legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40581 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40581 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Roma in merito all’accertamento della responsabilità per il tentativo di furto, avendo fornito contrariamente a quanto dedotto nel ricorso coerente e logica spiegazione delle ragioni per le quali è stata ritenuta del tutto inverosimile la versione dell’imputato non suffragata da alcuna prova;
Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamen6 del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 21 novembre 2025