Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso di Evasione
Quando un ricorso in Cassazione viene respinto senza nemmeno essere esaminato nel merito? L’ordinanza che analizziamo oggi offre una chiara spiegazione, affrontando il caso di un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per il reato di evasione. La decisione della Suprema Corte ribadisce l’importanza di formulare motivi di appello specifici e pertinenti, pena la reiezione dell’atto e l’applicazione di sanzioni.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, pronunciata dalla Corte d’Appello, per il reato di evasione previsto dall’articolo 385 del Codice Penale. Ritenendo ingiusta la sentenza, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna, contestando la correttezza della decisione dei giudici di secondo grado.
La Decisione della Cassazione: Il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, tuttavia, non è entrata nel merito della questione. Con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia significa che i giudici non hanno valutato se le argomentazioni del ricorrente fossero giuste o sbagliate, ma hanno ritenuto che il ricorso stesso mancasse dei requisiti minimi per essere preso in considerazione.
Genericità e Manifesta Infondatezza del Motivo
La ragione principale della decisione risiede nella natura del motivo di ricorso. La Corte lo ha definito “generico e, comunque, manifestamente infondato”. In pratica, l’atto di impugnazione non presentava critiche precise e circostanziate contro la sentenza della Corte d’Appello. Le argomentazioni del ricorrente sono state giudicate come una critica astratta, non in grado di scalfire la solidità logico-giuridica della decisione impugnata.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha spiegato che la sentenza della Corte d’Appello era ben motivata e “immune da vizi sindacabili in sede di legittimità”. I giudici di secondo grado avevano giustificato la pena inflitta facendo puntuale riferimento a due elementi chiave:
1. I precedenti penali del ricorrente: La storia criminale dell’imputato è stata considerata un fattore rilevante per la determinazione della pena.
2. Le modalità del fatto: Le circostanze specifiche in cui il reato di evasione è stato commesso sono state attentamente valutate.
Il ricorso presentato alla Cassazione, secondo i giudici, è rimasto “estraneo” a queste precise argomentazioni. Non ha formulato “puntuali rilievi critici”, limitandosi a una contestazione generale che non metteva in discussione la logicità del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. Per questo motivo, il ricorso inammissibile era l’unica conclusione possibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: un ricorso in Cassazione deve essere un atto tecnico di alta precisione. Non basta contestare genericamente una sentenza; è necessario individuare specifici vizi di legge e argomentarli in modo rigoroso. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma definitiva della condanna, ma comporta anche sanzioni economiche. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di appelli palesemente infondati che sovraccaricano il sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico e manifestamente infondato, non avendo sollevato critiche puntuali e specifiche contro le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali elementi aveva considerato la corte precedente per giustificare la condanna?
La corte precedente aveva giustificato la pena basandosi su un puntuale riferimento ai precedenti penali del ricorrente e alle modalità specifiche con cui il reato era stato commesso.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35563 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35563 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., è inammissibile in quant generico e, comunque, manifestamente infondato, atteso che la giustificazione resa a sostegno della pena irrogata appare immune da vizi sindacabili in sede di legittimità alla luce de puntuale riferimento ai precedenti del ricorrente alle modalità del fatto, argomentazioni rimaste peraltro estranee alla formulazione di puntuali rilievi critici svolti con l’impugnazione;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024.