Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43321 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a AOSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui contestato, è totalmente generico ed aspecifico, in mancanza di confronto con la motivazione, nonché manifestamente infondato, oltre che totalmente reiterativo poiché la motivazione con cui la Corte di merito ha respinto le medesime doglianze difensive proposte in appello e ha confermato la pronuncia di condanna del giudice di primo grado alla luce del compendio probatorio in atti, è esente dai lamentati vizi di logicità (si veda, in particolare, pag. 4 sulla valutazione dei comortamenti posti in essere al fine di stabile occupazione dell’immobile elemento questo di per sé in contrasto con l’affermata ricorrenza di uno stato di necessità);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione della previsione dell’art. 131-bis cod. pen. è del tutto generico ed aspecifico, non prendendo in considerazione le argomentazioni della Corte di appello che ha specificamente richiamato la pluralità di precedenti penali riferibili al ricorrente, distinguendo in modo logico e non censurabile in questa sede la diversa posizione della coimputata (pag.4)
rilevato che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la determinazione del trattamento sanzioNOMErio, oltre ad essere formulato come una conclusione in sede di appello, in mancanza di qualsiasi riferimento ai parametri normativi che caratterizzano l’accesso al giudizio di legittimità, si deve ritenere non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (pag. 4 e seg. in considerazione di pena riferibile al minimo edittale);
atteso che anche il quarto motivo di ricorso con il quale letteralmente si richiede “esclusione della liquidazione delle spese di costituzione di parte civil” non può neanche essere effettivamente valutato quale motivo di ricorso in sede di legittimità, in mancanza di qualsiasi argomentazione giuridica e confronto con la motivazione, oltre che attesa la mancata enucleazione del tipo di vizio ricorrente secondo i parametri normativi di riferimento;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, considerato inoltre che nulla deve essere disposto in ordine alle spese della parte civile, perché essa non ha
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fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, COGNOME, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. 887del 14/07/2022, COGNOME, Rv. 283886-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese della parte civile.
Così deciso, in data h ottobre 2024
La Cons. est.
Il Presidente