Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non basta essere in disaccordo con una sentenza di secondo grado; è necessario formulare critiche specifiche e argomentate. Un ricorso inammissibile è proprio questo: un atto che, per la sua genericità o per altre carenze, non supera il vaglio preliminare della Suprema Corte, senza nemmeno arrivare a una discussione nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico, illustrando perché la mera riproposizione di argomenti già respinti costituisce un errore fatale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di minaccia aggravata e continuata, confermata dalla Corte di Appello di Napoli. L’imputato, non rassegnato alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Motivo di Ricorso: Tra Aggravanti e Attenuanti
Il ricorrente lamentava una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione su due punti cruciali:
1. L’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 7 della legge 203/1991, tipicamente legata a contesti di criminalità organizzata.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
Secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva errato nella sua valutazione. Tuttavia, come vedremo, la forma e la sostanza del ricorso non sono state ritenute adeguate dalla Suprema Corte.
Le motivazioni della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato come il motivo presentato fosse del tutto generico e, per certi versi, manifestamente infondato. L’analisi della Corte si è concentrata su due aspetti fondamentali.
La Genericità del Motivo
Il primo vizio rilevato è la genericità. Il ricorso, infatti, non svolgeva quella che è la funzione tipica dell’impugnazione: una critica argomentata e puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. Al contrario, si limitava a riproporre le stesse identiche ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello. La Cassazione ha definito tali argomenti ‘soltanto apparenti’ e non specifici, in quanto non si confrontavano realmente con le motivazioni della Corte territoriale, la quale aveva già spiegato (a pagina 3 della sua sentenza) le ragioni per cui l’aggravante era pienamente applicabile al caso di specie.
La Manifesta Infondatezza sulle Attenuanti
Per quanto riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte ha sottolineato che tale doglianza non solo non è consentita in sede di legittimità (dove non si può rivalutare il merito della decisione), ma era anche palesemente infondata. La motivazione della Corte d’Appello (esposta a pagina 4 della sentenza) è stata giudicata esente da illogicità. La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato: nel negare le attenuanti, il giudice di merito non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva evidenziato una totale ‘assenza di elementi positivi di valutazione’, rendendo superfluo ogni altro approfondimento.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, non è sufficiente ripetere le argomentazioni respinte nei gradi precedenti. È indispensabile costruire un ricorso che demolisca, punto per punto e con precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali, il ragionamento logico-giuridico del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile, oltre a non produrre alcun risultato utile, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché generico, in quanto si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla richiesta di attenuanti generiche?
La Corte ha affermato che il motivo era inammissibile in sede di legittimità e manifestamente infondato. Ha ribadito che il giudice di merito non deve analizzare ogni singolo elemento, ma può negare le attenuanti basandosi sugli elementi ritenuti decisivi, come l’assenza di aspetti positivi da valutare nel caso specifico.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31510 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31510 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a PORTICI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna dello stesso per il reato d cui agli artt. 110, 81 cpv., 612 comma 1 e 2 cod. pen. ;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 203/91 e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specific ma soltanto apparenti, in quanto omettono dì assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (che ha gi evidenziato le ragioni della piena ricorrenza nel caso di specie dell’aggravante parola in considerazione del tenore dei riferimenti espliciti operati dall’imputa cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Peraltro, contestando anche la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il motivo non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuan generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevol dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferime quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tu gli altri da tale valutazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata in cu evidenzia l’assenza di elementi positivi di valutazione); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 maggio 2024.