Ricorso inammissibile in Cassazione: Analisi di un caso pratico
L’esito di un processo penale non si conclude sempre con il giudizio di appello. Spesso, la difesa tenta un’ultima via presentando ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, per essere esaminato nel merito, il ricorso deve superare un rigido vaglio di ammissibilità. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene respinto, evidenziando i criteri di manifesta infondatezza e genericità che ne determinano la bocciatura. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Bologna, ha presentato ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali: in primo luogo, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena; in secondo luogo, una critica generica al trattamento sanzionatorio applicato, ritenuto eccessivo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, non solo ha confermato la condanna, ma ha anche imposto al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La decisione, sebbene sintetica, è netta e si basa su principi consolidati della procedura penale.
Le Motivazioni: Analisi del ricorso inammissibile
La Corte ha smontato punto per punto i motivi presentati dalla difesa, qualificandoli come non meritevoli di un esame di merito. Vediamo nel dettaglio le ragioni giuridiche alla base di questa pronuncia.
Il Primo Motivo: Le Attenuanti Generiche
La difesa lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Cassazione ha definito questo motivo ‘manifestamente infondato’ e ‘riproduttivo’ di una censura già adeguatamente confutata dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado, infatti, avevano già motivato il loro diniego evidenziando come l’imputato fosse gravato da numerosi procedimenti penali. Riproporre la stessa identica doglianza in Cassazione, senza introdurre nuovi e validi argomenti giuridici contro la logicità della motivazione d’appello, rende il motivo privo di fondamento e, quindi, inammissibile.
Il Secondo Motivo: La Genericità sulla Pena
Anche la seconda critica, relativa al trattamento sanzionatorio, è stata respinta. La Corte ha etichettato il motivo come ‘generico’. La ragione è semplice e disarmante: la pena inflitta era già stata quantificata nel ‘minimo edittale’, ovvero il livello più basso consentito dalla legge per quel reato. Contestare una pena già fissata al minimo possibile, senza specificare quali criteri di legge sarebbero stati violati dal giudice, si traduce in una critica astratta e priva di concretezza, che non può trovare accoglimento in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o riproporre le stesse argomentazioni. Per essere ammissibile, un ricorso deve sollevare questioni di diritto precise, criticando in modo specifico eventuali vizi logici o violazioni di legge presenti nella sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile, perché meramente ripetitivo o generico, non solo non porta ad alcun beneficio per l’imputato, ma comporta anche l’ulteriore condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie, aggravando la sua posizione processuale.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato ‘manifestamente infondato’?
Un ricorso è manifestamente infondato quando ripropone argomenti già esaminati e motivatamente respinti nel precedente grado di giudizio, senza sollevare nuove e specifiche critiche sulla violazione di legge o sul vizio logico della motivazione della sentenza impugnata.
È possibile contestare l’entità della pena se è stata fissata al minimo previsto dalla legge?
Sulla base di questa ordinanza, una tale contestazione viene considerata generica e quindi inammissibile. Se la pena è già al livello più basso consentito (minimo edittale), non vi è margine per una riduzione, e la critica risulta priva di oggetto concreto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29863 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29863 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come il ricorrente fosse gravato da numerosi procedimenti penali;
ritenuto che in ordine al trattamento sanzionatorio il ricorso si presenta generico tenu conto che la pena è stata quantificata nel minimo edittale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024.