Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti
Quando un ricorso in Cassazione viene respinto senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate? Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio, definendo i contorni del cosiddetto ricorso inammissibile. Questo provvedimento sottolinea come la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi di appello costituiscano un ostacolo insormontabile per la revisione di una sentenza di condanna. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per capire i principi applicati.
I Fatti del Caso
Un individuo, già condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per i reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, decideva di presentare ricorso in Cassazione. Le sue lamentele si concentravano su due punti principali. In primo luogo, chiedeva l’applicazione della ‘continuazione’ tra i reati oggetto della condanna e altri reati commessi in precedenza, sostenendo che facessero tutti parte di un unico disegno criminoso. In secondo luogo, lamentava la mancata acquisizione di una perizia che, a suo dire, avrebbe dimostrato un suo stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze stupefacenti, potenzialmente influente sulla sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, già accertata nei gradi precedenti, ma si concentra esclusivamente sulla validità dei motivi presentati. Secondo la Corte, le doglianze erano ‘generiche e manifestamente infondate’. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti pretestuosi.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha spiegato nel dettaglio perché le argomentazioni del ricorrente non potessero essere accolte. La motivazione si articola su due pilastri, corrispondenti ai due motivi di ricorso.
Il Primo Motivo: L’Assenza del Disegno Criminoso
Riguardo alla richiesta di applicare la continuazione tra reati, la Cassazione ha avallato pienamente la valutazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già spiegato, con una motivazione definita ‘corretta, logica ed esaustiva’, che non sussistevano i requisiti previsti dall’art. 81 del codice penale. Il fatto per cui si procedeva era stato considerato un ‘episodio singolare’, non preordinato e non inserito in un più ampio e unitario disegno criminoso. Per applicare la continuazione, infatti, è necessario dimostrare che tutti i reati siano stati programmati sin dall’inizio come parte di un unico piano, un elemento che in questo caso mancava del tutto. La semplice successione di reati non è sufficiente.
Il Secondo Motivo: L’Irrilevanza della Perizia
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici d’appello di non acquisire la perizia sull’abuso di stupefacenti. La sua irrilevanza era duplice. Da un lato, la stessa perizia, svolta in un altro procedimento, concludeva comunque per la piena capacità di intendere e di volere del soggetto. Di conseguenza, il suo esito non avrebbe potuto portare a un proscioglimento o a una riduzione della pena. Dall’altro lato, la richiesta di acquisire nuove prove in Cassazione è eccezionale e non può essere utilizzata per rimettere in discussione una valutazione di merito già compiuta correttamente dai giudici dei gradi precedenti.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi che non rispettano questi limiti, ma che tentano, in modo generico o pretestuoso, di ottenere una nuova valutazione del merito. La decisione serve da monito: per accedere alla Suprema Corte, le doglianze devono essere specifiche, pertinenti e fondate su vizi di legge concreti, e non su una mera speranza di ribaltare l’esito del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti dalla Corte di Cassazione generici e manifestamente infondati. La Corte ha stabilito che le argomentazioni della Corte d’Appello erano già corrette, logiche ed esaustive.
Quali sono i requisiti per l’applicazione della ‘continuazione’ tra reati?
Per applicare la continuazione, non è sufficiente che una persona commetta più reati. È necessario dimostrare che tutte le violazioni sono state commesse in esecuzione di un ‘medesimo disegno criminoso’, ovvero che fossero state preordinate e programmate sin dall’inizio come parte di un unico piano. Nel caso di specie, il reato è stato considerato un episodio isolato.
Una perizia sull’abuso di sostanze stupefacenti può sempre escludere la responsabilità penale?
No. In questo caso, la perizia è stata ritenuta irrilevante perché, anche se fosse stata acquisita, concludeva comunque per la piena capacità di intendere e di volere del ricorrente. La responsabilità penale viene esclusa solo se si dimostra che, al momento del fatto, l’abuso di sostanze aveva compromesso totalmente tale capacità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29782 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29782 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ANGUILLARA SABAZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 582 e 337 cod. pen., sono inammissibili in quanto aventi ad oggetto doglianze generiche e manifestamente infondate;
Considerato, invero, che, quanto al primo motivo, cori cui si censura l’omessa applicazione della continuazione tra il reato oggetto di giudizio e quelli indicati nel ricorso e oggetto di precedenti procedimenti, la Corte d’appello ha argomentato con motivazione corretta, logica ed esaustiva in ordine all’insussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 81 cod. pen. ai fini dell’applicazione dell’invocata disciplina, ponendosi il fatto oggetto di giudizio come episodio singolare e non preordiNOME alla realizzazione di un più ampio disegno criminoso;
Ritenuto che, quanto al secondo motivo, con cui si deduce l’omessa acquisizione di una perizia dalla quale risulterebbe l’abuso di sostanze stupefacenti del ricorrente, la Corte d’appello ha correttamente motivato in ordine all’irrilevanza di tale perizia ai fini dell’accertamento di responsabilità, considerando peraltro che la stessa, nel diverso procedimento nel quale è stata svolta, conclude in ogni caso per la capacità di intendere e di volere del ricorrente (cfr. sentenza impugnata, pag. 3);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024.