Ricorso Inammissibile: La Differenza tra Fuga e Resistenza Passiva
Un ricorso inammissibile è una delle possibili e più nette conclusioni di un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione. Ma cosa significa esattamente e quali sono le conseguenze? Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un esempio pratico, chiarendo la distinzione fondamentale tra una semplice resistenza passiva e una condotta di guida pericolosa finalizzata alla fuga dalle forze dell’ordine.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte di Appello per un reato commesso durante un tentativo di controllo da parte delle forze dell’ordine. L’imputato, per sottrarsi a tale controllo, si era dato alla fuga alla guida della sua auto. In seguito alla condanna, l’uomo ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua condotta dovesse essere interpretata in modo diverso.
La Tesi Difensiva: Una Semplice Resistenza Passiva?
Il nucleo della difesa del ricorrente si basava su un’unica argomentazione: le sue azioni non costituivano una resistenza attiva, ma dovevano essere qualificate come ‘mera resistenza passiva’. Secondo questa tesi, il semplice atto di fuggire, senza compiere atti di violenza o minaccia diretti contro gli agenti, non avrebbe integrato gli estremi del reato contestato. L’imputato criticava la motivazione della Corte di Appello, ritenendola insufficiente a dimostrare la sussistenza del reato.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione principale di questa decisione risiede nella ‘genericità’ del motivo presentato. I giudici supremi hanno evidenziato come le argomentazioni del ricorrente fossero superficiali e non si confrontassero adeguatamente con la ricostruzione precisa e dettagliata dei fatti compiuta dalla Corte di Appello.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha chiarito che i giudici di merito avevano motivato in modo congruo e logico la loro decisione. Era stato accertato che l’imputato non si era limitato a una semplice disobbedienza, ma aveva tenuto una ‘condotta di guida imprudente’ durante la fuga. Questo comportamento, finalizzato a eludere il controllo, è stato considerato intrinsecamente pericoloso e, pertanto, incompatibile con la nozione di resistenza passiva. La Corte ha sottolineato che la dettagliata ricostruzione dei fatti operata nel giudizio di merito era sufficiente a escludere la tesi difensiva. In sostanza, fuggire in auto in modo pericoloso è un’azione, non una passività, e integra pienamente il reato di resistenza.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato conseguenze economiche significative per il ricorrente. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato l’imputato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un principio importante: un ricorso in Cassazione deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata. Motivi generici o che si limitano a riproporre tesi già respinte senza argomenti nuovi e solidi sono destinati a essere dichiarati inammissibili, con l’ulteriore aggravio di costi per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, è affetto da genericità. Ciò significa che le critiche mosse alla sentenza impugnata sono superficiali e non si confrontano specificamente con la puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti e le motivazioni del giudice precedente.
Qual è la differenza tra resistenza passiva e la condotta di fuga analizzata nel caso?
La resistenza passiva è un’opposizione non violenta a un ordine. Nel caso esaminato, la fuga dell’imputato con modalità di guida imprudenti per sottrarsi al controllo delle forze dell’ordine è stata considerata una condotta attiva e pericolosa, che esclude la tesi della mera resistenza passiva.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
In base all’art. 616 del Codice di Procedura Penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata determinata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24465 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24465 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN FELICE A CANCELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all’accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità imprudenti della condotta di guida tenuta dall’imputato durante la sua fuga per sottrarsi al controllo da parte delle forze dell’ordine, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della mera resistenza passiva (vedi p. 3 della sentenza impugnata);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 7 giugno 2024
Il Consi•liere estensore
Il Presidente