Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui requisiti formali e sostanziali per la presentazione di un ricorso in Cassazione. Quando un’impugnazione viene definita generica o manifestamente infondata, il risultato è una declaratoria di ricorso inammissibile, che non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questa decisione per comprendere i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso e la Decisione della Corte d’Appello
Il caso riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Torino per i reati previsti dagli articoli 483 (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) e 99 (recidiva) del codice penale. L’imputato, non accettando la condanna, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, affidandosi a tre specifici motivi di doglianza.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha respinto l’impugnazione dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, valutando la correttezza formale e la fondatezza basilare dei motivi proposti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile: Analisi dei Punti Chiave
La Corte ha esaminato ciascuno dei tre motivi di ricorso, ritenendoli tutti inidonei a superare il vaglio di ammissibilità. La motivazione della decisione si articola sui seguenti punti.
### Primo Motivo: Manifesta Infondatezza sull’Elemento Soggettivo
Il ricorrente lamentava una violazione di legge riguardo l’affermazione della sua responsabilità penale, sostenendo una carenza nell’accertamento dell’elemento soggettivo (la consapevolezza e volontà di dichiarare il falso). La Cassazione ha ritenuto questo motivo manifestamente infondato, poiché la Corte d’Appello aveva, secondo i giudici di legittimità, correttamente e logicamente argomentato sulla piena consapevolezza dell’imputato nel dichiarare circostanze non veritiere. Il motivo di ricorso non si confrontava realmente con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una tesi già respinta.
### Secondo Motivo: Manifesta Infondatezza sulla Recidiva
Il secondo motivo contestava la mancata esclusione della recidiva. Anche in questo caso, la Corte ha giudicato il motivo manifestamente infondato. I giudici di merito avevano applicato correttamente i principi giurisprudenziali, valutando il rapporto tra il reato attuale e le condanne precedenti non solo sulla base della gravità o della distanza temporale, ma esaminando in concreto se la condotta pregressa fosse indicativa di una persistente inclinazione a delinquere, come richiesto dall’art. 133 c.p. Il motivo è stato inoltre definito “del tutto generico”.
### Terzo Motivo: Genericità sul Trattamento Sanzionatorio
Infine, il ricorrente si doleva dell’eccessività della pena. La Cassazione ha dichiarato questo motivo generico per indeterminatezza, ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. La norma richiede che i motivi di ricorso indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, a fronte di una motivazione logicamente corretta della sentenza d’appello, il ricorrente non ha fornito elementi specifici alla base della sua censura, impedendo di fatto al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per Cassazione non può essere una generica lamentela contro una sentenza sfavorevole. Deve essere un atto tecnico, preciso e specifico, che si confronti punto per punto con la motivazione del provvedimento impugnato, evidenziandone le presunte violazioni di legge o i vizi logici. Un ricorso inammissibile perché generico o manifestamente infondato non solo è inefficace, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche, sottolineando l’importanza di una redazione accurata e tecnicamente ineccepibile degli atti di impugnazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono manifestamente infondati, cioè palesemente privi di fondamento, oppure quando sono generici e non specificano chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto su cui si basano, come richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen.
Perché il motivo sulla recidiva è stato considerato infondato e generico?
È stato ritenuto infondato perché il giudice di merito aveva correttamente applicato i principi legali, valutando il rapporto tra il reato attuale e quelli passati per determinare una perdurante inclinazione al delitto. È stato definito generico perché non ha offerto elementi specifici per contestare tale valutazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36702 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36702 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, previa riqualificazione del reato di cui al capo B), ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 483 e 99 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità – è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che ha (cfr. pag. 3) correttamente argomentato in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, essendo l’imputato consapevole di dichiarare circostanze false;
Considerato che il secondo motivo- con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata – è manifestamente infondato avendo il giudice di merito fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 3) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”; il motivo risulta peraltro del tutto generico.
Considerato che il terzo motivo- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’eccessività del trattamento sanzionatorio – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore