Ricorso inammissibile: quando è generico e infondato
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore tecnico e argomentazioni precise. Un ricorso inammissibile non solo segna la fine del percorso processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. L’ordinanza in esame della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quali errori portano a questa declaratoria, sottolineando l’importanza di motivi specifici e pertinenti.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza emessa dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
In primo luogo, sosteneva la mancata procedibilità dell’azione penale a causa di un presunto difetto di querela. In secondo luogo, contestava il giudizio di responsabilità espresso dai giudici di merito, cercando di rimettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti.
I Motivi del Ricorso e la Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile. Questa decisione si fonda su una duplice valutazione che ha smontato pezzo per pezzo le argomentazioni difensive.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla querela, i giudici hanno semplicemente constatato che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la querela della persona offesa era regolarmente presente agli atti del processo. Si trattava, quindi, di una censura palesemente infondata.
Il secondo motivo, relativo alla responsabilità, è stato giudicato inammissibile per ragioni più tecniche e sostanziali, che meritano un approfondimento.
Le Motivazioni della Suprema Corte
L’analisi della Corte si è concentrata sulla natura dei motivi presentati, evidenziandone i vizi che ne hanno impedito l’esame nel merito.
La Genericità del Ricorso: Un Vizio Fatale
La Suprema Corte ha qualificato il secondo motivo come ‘generico’. Questo significa che le argomentazioni del ricorrente non si confrontavano in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata. Invece di individuare precisi errori di diritto o vizi logici nel ragionamento dei giudici d’appello, la difesa si era limitata a riproporre la propria versione dei fatti. Questo approccio è inammissibile in sede di legittimità, poiché la Cassazione non è un ‘terzo grado di merito’ e non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti.
Il Divieto di una Nuova Ricostruzione dei Fatti
Strettamente collegato alla genericità, vi è il tentativo di sollecitare una ‘diversa valutazione delle prove’ e una ‘diversa ricostruzione dei fatti’. Il ricorso, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di fare ciò che la legge le vieta: comportarsi come un giudice di primo o secondo grado. Il ruolo della Suprema Corte è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di stabilire come si sono svolti i fatti. Quando un ricorso si limita a questo, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico, mirato a denunciare vizi di legittimità e non a ottenere una revisione del giudizio di fatto. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione del ricorso richiede uno studio approfondito della sentenza impugnata per individuare le specifiche contraddizioni o violazioni di legge. Per le parti, la decisione sottolinea che l’esito negativo di un ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Una lezione chiara sull’importanza della specificità e della pertinenza nell’ultimo grado di giudizio.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono infondati in fatto (come sostenere la mancanza di un atto che invece è presente) o quando sono generici, cioè non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo non individua un errore specifico di diritto o un vizio logico nella sentenza che si contesta, ma si limita a esprimere un dissenso generale o a proporre una ricostruzione dei fatti alternativa a quella del giudice di merito, senza attaccare il ragionamento giuridico che ha portato alla decisione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14457 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14457 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PERANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 28802/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata, relativa a condanna per il reato di eserci delle proprie ragioni e la memoria;
esaminati i motivi di ricorso, relativi alla mancata procedibilità dell’azione p querela e al giudizio di responsabilità, ribaditi con la successiva memoria;
Ritenuti i motivi inammissibile perché, quanto al primo, è in atti la querela del offesa e, quanto al secondo, perché da una parte, generico, non essendo stato dedott rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si (cfr. pagg. 3 e ss.), e, dall’altra, perché tende a sollecitare una diversa valutaz e, sostanzialmente, una non consentita diversa ricostruzione dei fatti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente