Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si presenta un’impugnazione in Cassazione, la specificità dei motivi è un requisito fondamentale. Un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza di un atto generico, che non si confronta adeguatamente con le ragioni della decisione impugnata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando i doveri della difesa e le conseguenze di un ricorso non adeguatamente formulato.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal G.U.P. del Tribunale di Foggia nel marzo 2022 per il reato di false dichiarazioni, previsto dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000. In seguito, la Corte di Appello di Bari, nell’aprile 2024, aveva parzialmente riformato la sentenza, riducendo la pena a dieci mesi di reclusione e 210 euro di multa.
Contro questa decisione, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due principali motivi: la contestazione della conferma del giudizio di colpevolezza e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. L’analisi della Corte si è concentrata su due aspetti cruciali che hanno reso l’impugnazione non meritevole di un esame nel merito.
La Rinuncia ai Motivi sulla Responsabilità
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla colpevolezza dell’imputato, la Corte ha rilevato un elemento decisivo: la difesa aveva rinunciato a tali motivi già nel corso del giudizio d’appello. Riproporre la stessa questione in sede di legittimità, senza nuovi e specifici argomenti contro la sentenza di secondo grado, rende il motivo del tutto generico e, di fatto, inammissibile.
Il Mancato Confronto sul Diniego delle Attenuanti
Anche il secondo motivo, riguardante le attenuanti generiche, è stato giudicato infondato. La Corte di Appello aveva negato le attenuanti motivando la sua decisione sulla base dei precedenti penali dell’imputato, pur avendo comunque mitigato la pena. La Cassazione ha osservato che il ricorso non si confrontava affatto con questa specifica e non illogica motivazione, limitandosi a una doglianza astratta. Per essere ammissibile, il ricorso avrebbe dovuto criticare in modo puntuale il ragionamento del giudice d’appello, spiegando perché la valutazione dei precedenti penali fosse errata o sproporzionata.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già svolte, né una critica generica alla sentenza impugnata. Esso deve contenere censure specifiche e dettagliate rivolte alla motivazione del provvedimento contestato, evidenziandone le eventuali violazioni di legge o i vizi logici. Nel caso di specie, il ricorso era carente sotto entrambi i profili, risultando di conseguenza in un ricorso inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per la pratica legale: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’attenzione meticolosa e una critica puntuale e argomentata. La genericità e la manifesta infondatezza dei motivi non solo precludono l’esame nel merito, ma comportano anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, equitativamente fissata dal giudice, in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. Pertanto, un’impugnazione superficiale non è solo inefficace, ma anche onerosa.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e manifestamente infondati. La difesa non ha formulato critiche specifiche al percorso argomentativo della sentenza impugnata.
Cosa ha reso il motivo sulla colpevolezza particolarmente debole?
Il motivo sulla colpevolezza era inammissibile perché la difesa vi aveva già rinunciato durante il processo di appello. Riproporlo in Cassazione senza nuove e specifiche argomentazioni è stato ritenuto un vizio fatale.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In base alla decisione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32423 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32423 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
INFANTE NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 16 aprile 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Foggia 1 111 marzo 2022, ha ridotto a mesi 10 di reclusione ed euro 210 di multa la pena a carico di NOME COGNOME ritenuto colpevole del reato ex art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, commesso in Foggia il gennaio 2020.
Osservato che i due motivi di ricorso, con cui la difesa contesta sia la conferma del giudiz colpevolezza dell’imputato, sia la mancata concessione delle attenuanti generiche, sono manifestamente infondati, in quanto del tutto generici, non essendovi critiche specifich percorso argomentativo della sentenza impugnata, dovendosi solo rilevare, quanto al primo aspetto, che in appello vi fu rinuncia ai motivi in punto di responsabilità, mentre, in or secondo profilo, va sottolineato che la Corte di appello ha mitigato la pena inflitta dal giudice, pur negando le attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali a carico di COGNOME affermazione questa non illogica, con la quale il ricorso non si confronta affatto.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2025.