Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4870 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4870 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/07/2024 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 15 luglio 2024 con cui il Tribunale di Civitavecchia, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la sua richiesta di concessione dell’indulto in relazione alla condanna emessa in data 10 marzo 2021 dalla Corte di appello di Napoli, previo accertamento del dies ad quem della condotta del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 ivi contestato;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per avere l’ordinanza individuato in modo erroneo l’effettivo limite temporale della sua partecipazione all’associazione criminosa, basandosi sulla contestazione che, genericamente, lo indica nella data del suo arresto, eseguito il 09/09/2013, senza valutare adeguatamente la sua confessione, in cui dichiarava che dall’agosto 2006 iniziarono dei contrasti con l’associazione stessa, senza valutare le dichiarazioni di NOME COGNOME, secondo cui lo stesso ricorrente, dal 2005 al 2008, aveva avuto con lui rapporti solo di amicizia poiché svolgevano entrambi, in Spagna, delle attività legittime, e infine senza valutare adeguatamente le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia che, pur confermando la partecipazione del ricorrente all’associazione criminosa, non forniscono elementi circa un’attività da lui svolta dopo il 2006, mancando quindi la prova di un suo contributo anche solo morale all’associazione stessa;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l’ordinanza impugnata ha valutato in modo logico e conforme al loro contenuto le dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia e dello stesso ricorrente, deducendo da queste la continuità della partecipazione all’associazione criminosa quanto meno sino al 2009, epoca di inizio di una sua detenzione per altra causa, in particolare sottolineando che lo stesso ricorrente, nel giudizio sfociato nella condanna in questione, ha ammesso di avere operato quale referente nell’associazione in Spagna proprio a partire dal 2005, circostanza di fatto confermata dal collaboratore NOME COGNOME, e ritenendo pertanto che le affermazioni dell’COGNOME non escludono la permanenza del ricorrente nell’associazione criminosa anche nell’arco temporale da questi indicato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso sia inammissibile per la sua genericità, dal momento che il ricorrente si limita a ripetere il contenuto dei motivi di appello e a riproporre la tesi difensiva, senza indicare alcuna manifesta illogicità o
contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, e chiedendo a questa Corte, di fatto, una diversa valutazione circa il significato degli elementi esaminati dal giudice dell’esecuzione, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, per l’insussistenza dei vizi dedotti, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente