Ricorso Inammissibile: Guida Pratica all’Ordinanza della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un errore nella formulazione dei motivi può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze negative sia processuali che economiche. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio dei criteri di valutazione e delle ragioni che conducono a tale esito.
Il caso in esame riguarda un imputato che, dopo la conferma della sua condanna in Appello per reati fallimentari, si è rivolto alla Cassazione lamentando unicamente l’eccessività della pena. Vediamo come la Corte ha analizzato e respinto le sue doglianze.
I Fatti del Caso
L’imputato aveva proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, la quale aveva confermato la sua condanna. L’unico motivo di ricorso sollevato riguardava il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo sotto tre profili:
1. La determinazione della pena base.
2. Il riconoscimento della recidiva.
3. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
In sostanza, il ricorrente non contestava la sua colpevolezza, ma chiedeva alla Cassazione di rivedere la quantificazione della pena inflitta dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta (cioè, non valuta se la pena fosse giusta o meno), ma si ferma a un livello precedente, verificando se il ricorso possedesse i requisiti minimi per essere esaminato. La Corte ha ritenuto che tali requisiti mancassero per una serie di ragioni cumulative.
Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su tre pilastri argomentativi fondamentali, che evidenziano errori comuni nella redazione dei ricorsi e i limiti del giudizio di legittimità.
1. Genericità e Indeterminatezza del Motivo
Il primo vizio riscontrato è la genericità del ricorso. Secondo l’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, i motivi di ricorso devono essere specifici. Il ricorrente, pur criticando la motivazione della sentenza d’appello, non ha indicato quali elementi concreti dimostrassero la sua illogicità o scorrettezza. Si è limitato a una censura generale, senza fornire al giudice dell’impugnazione gli strumenti per individuare i presunti errori e valutarli. Un ricorso efficace deve dialogare criticamente con la sentenza impugnata, non limitarsi a esprimere un dissenso generico.
2. Inammissibilità per Questioni di Merito
Il secondo punto è cruciale: il ricorso sollevava questioni non consentite in sede di legittimità. La determinazione della pena, la concessione delle attenuanti e la valutazione della recidiva sono decisioni che rientrano nella discrezionalità del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o l’adeguatezza della pena. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione sufficiente e non illogica per le sue scelte sanzionatorie, non c’era spazio per un intervento della Cassazione.
3. Manifesta Infondatezza
Infine, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. Ciò significa che le critiche mosse alla sentenza erano palesemente prive di fondamento. Il ricorrente asseriva la presenza di difetti e contraddizioni nella motivazione che, a un’attenta lettura del provvedimento, non emergevano affatto. La Corte ha verificato che la sentenza d’appello (in particolare a pagina 2, come citato nell’ordinanza) aveva adeguatamente esaminato le argomentazioni difensive, rendendo le censure del ricorso pretestuose.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico che deve essere utilizzato per far valere specifici vizi di legge, non per tentare una terza valutazione del merito della vicenda. La contestazione della pena è possibile solo se si riesce a dimostrare un vizio logico manifesto o una violazione di legge nella motivazione del giudice, non semplicemente perché si ritiene la sanzione troppo severa. La declaratoria di ricorso inammissibile non solo chiude definitivamente il processo, ma comporta anche un aggravio di spese per il condannato, rendendo essenziale una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere questa strada.
Per quali motivi un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando è generico e non specifico come richiesto dalla legge, quando propone questioni di merito (come la valutazione della pena) non consentite in sede di legittimità, o quando è manifestamente infondato perché i presunti vizi della sentenza impugnata non esistono.
È possibile contestare l’entità della pena in Cassazione?
È possibile solo se si dimostra che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o basata su un’errata applicazione della legge. Non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova valutazione sulla congruità della pena, poiché questa rientra nella discrezionalità dei giudici di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
L’imputato il cui ricorso viene dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36167 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36167 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MEGLIADINO SAN FIDENZIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223 R. D. 267/1942;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’eccessività dell’individuato trattamento sanzioNOMErio, sotto il profilo della determinazione della pena base, del riconoscimento della contestata recidiva e del diniego di circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché:
-generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
-non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché inerente al trattamento punitivo, benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive;
-manifestamente infondato, perché inerente ad assetti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugNOME (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2025