Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34857 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34857 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a STIGLIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 646 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede poiché, reiterando profili di censura già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale e, dunque, privi di specificità, esso risulta costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione e un’alternativa rilettura delle risultanze processuali, estranea al sindacato di legittimità;
che, nella specie, deve ravvisarsi come, contrariamente a quanto contestato, i giudici di appello, con motivazione esente da vizi censurabili in questa sede, sottolineando l’irrilevanza degli assunti difensivi, abbiano congruamente indicato i diversi elementi probatori valorizzati ai fini della corretta affermazione di responsabilità per il reato ascritto all’odierna ricorrente (si vedano le pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza);
ritenuto, infine, che, oltre che manifestamente infondate, del tutto generiche, perché prive di concreta specificità e pertinenza censoria, risultano le conclusive doglianze formulate con il medesimo motivo di ricorso e attinenti al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all’omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.