Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9366 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9366 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PATERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, inoltre, in tema di ricorso per cassazione, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio>>, deducibile solo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. qualora il ragionevole dubbio sia tale da rendere viziata l’argomentazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità, impone al ricorrente di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un’ipotesi alternativa – seppur plausibile – a quella ritenuta nella sentenza impugnata, non potendo il giudice di legittimità sconfinare nel merito;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 – 7);
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art., 61, primo comma, n.f, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446);
che, invero, nel valutare l’applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economicofinanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l’entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità, come ritenuto nel caso di specie (si veda pag. 7);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente