Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7824 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7824  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
 che COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo, emessa in data 1 dicembre 2022, che ha confermato la condanna inflitta loro per il delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 4, 624 e 625, c:onnma 1, nn. 2 cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 6 settembre 2016);
che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, articolando il COGNOME un solo motivo e il COGNOME due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo nell’interesse di COGNOME NOME, con il quale si contesta l’applicazione nei confronti degli imputati della circostanza aggravante di cui all’art. 61 5 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha congruamente motivato l’applicazione della circostanza aggravante contestata in ragione della ridotta presenza di personale e di persone di passaggio nelle pubbliche vie, considerando che l’azione è stata compiuta in orario notturno – ore 00:23 del 16 settembre 2016 – e in una zona decentrata, circostanze da cui consegue la minorata difesa della persona offesa (vedasi pag. 3, punto 2 della sentenza impugnata);
che il primo motivo presentato nell’interesse di COGNOME NOME, che lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il deli contestato, è affidato a doglianze generiche, per lo più astratte e, comunque, meramente reiterative delle stesse censure articolate con i motivi di gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto, che deve ritenersi completa e congrua, dal momento che il giudice di appello non ha l’obbligo di controbattere ad ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, in quanto l’obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l’enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. U, n. 24 d 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976 – dep. 29/01/1977, Rv. 135181), come accaduto nel caso di specie (vedasi pagg. 2 – 3 della sentenza impugnata);
 che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte,
nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso c occupa (vedasi pag. 4, punto 3 della sentenza impugnata);
rilevato che la memoria difensiva, presentata nell’interesse del COGNOME il 2 febbraio 2024, dunque in violazione dell’obbligo di deposito almeno :15 giorni liberi prima dell’udienza e pertanto tardivamente, nulla comunque consenta di aggiungere alle deduzioni svolte con il ricorso;
 ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. NII.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024
I consigliere estensore
Il Presidente