Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dei Motivi Generici
Quando si presenta un’impugnazione in Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della violazione di questi principi, come dimostra una recente ordinanza che ha confermato la condanna di una ricorrente per furto aggravato. Analizziamo insieme la decisione per comprendere perché la genericità delle argomentazioni porta a una pronuncia sfavorevole e a ulteriori sanzioni economiche.
I Fatti del Caso
Una persona, precedentemente condannata dalla Corte di Appello di Palermo per il reato di furto aggravato ai sensi degli articoli 624 e 625, n. 7, del codice penale, ha proposto ricorso per cassazione. L’unico motivo di impugnazione si basava sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione della sentenza di secondo grado. Nello specifico, la difesa lamentava che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato la sua decisione di conferma della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza della ricorrente, ma si ferma a un livello preliminare, valutando la validità stessa dell’impugnazione. La conseguenza di tale pronuncia è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’imposizione alla ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La chiave di volta della decisione risiede nella valutazione dei motivi presentati. La Corte di Cassazione ha ritenuto che l’unico motivo di ricorso si risolvesse in “generici assunti”. In pratica, la ricorrente si era limitata a contestare la sentenza d’appello in modo vago, senza individuare specifici errori logici o giuridici nel ragionamento dei giudici di merito.
I giudici di legittimità hanno sottolineato come l’accusa di “assenza di motivazione” fosse manifestamente infondata. Al contrario, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata presentava un “congruo apparto argomentativo”, ovvero una spiegazione sufficiente e coerente delle ragioni che avevano portato alla conferma della condanna. Un ricorso, per essere ammissibile, non può limitarsi a esprimere un generico dissenso, ma deve attaccare in modo preciso le fondamenta logico-giuridiche della decisione che si contesta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Presentare un’impugnazione basata su critiche generiche o astratte equivale a non presentare un’impugnazione valida. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che ogni doglianza deve essere meticolosamente argomentata, indicando con precisione quale parte della motivazione della sentenza precedente sia errata e perché.
Inoltre, la decisione evidenzia le conseguenze negative di un ricorso inammissibile: non solo non si ottiene una revisione del merito della causa, ma si incorre in sanzioni economiche aggiuntive. La condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende serve proprio a scoraggiare impugnazioni presentate con leggerezza o a soli fini dilatori, garantendo che l’accesso al giudizio di legittimità sia riservato a casi con reali e fondate questioni di diritto.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato era basato su ‘generici assunti’ ed era ‘manifestamente infondato’, in quanto lamentava un’assenza di motivazione che la Corte ha invece giudicato congrua e sufficiente.
Qual era il reato per cui la ricorrente era stata condannata?
La ricorrente era stata condannata per il reato di furto aggravato, previsto dagli articoli 624 e 625, primo comma, numero 7, del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7808 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7808 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la c:ondanna per il reato di cui agli a 624, 625, comma primo, n. 7, cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizi di motivazione, si risolve in generici assunti ed è manifestamente infondato nel parte in cui lamenta l’assenza di motivazione, tenuto conto del congruo appart argomentativo offerto dalla sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente .31 pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024