Ricorso Inammissibile: L’Ordinanza della Cassazione che Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Nel sistema giudiziario italiano, il ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un momento cruciale in cui si verifica la corretta applicazione della legge. Tuttavia, l’accesso a questo giudizio di legittimità è subordinato a regole precise. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando l’importanza di formulare motivi di impugnazione specifici e non meramente ripetitivi. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio i principi che regolano l’appello finale.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale trae origine da una sentenza di primo grado del Tribunale di Vercelli, confermata successivamente dalla Corte di Appello di Torino. Due soggetti erano stati ritenuti penalmente responsabili per reati distinti: il primo per tentato incendio, il secondo per favoreggiamento. Ritenendo ingiusta la decisione dei giudici di merito, entrambi gli imputati hanno deciso di proporre ricorso per cassazione.
Le doglianze sollevate erano differenti: il primo imputato contestava la valutazione della sua responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto (tentato incendio); la seconda, invece, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis del codice penale, oltre a contestare la sua responsabilità.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di Inammissibilità
Nonostante le argomentazioni proposte, la Corte di Cassazione ha concluso il procedimento con una declaratoria secca e definitiva: il ricorso è inammissibile. Questa decisione impedisce alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi ulteriore riesame della vicenda. La sentenza di condanna diventa, così, definitiva.
La ragione di questa decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. La Corte li ha qualificati come “manifestamente infondati e generici”. Ma cosa significa esattamente? Significa che le argomentazioni non solo erano palesemente prive di fondamento giuridico, ma erano anche formulate in modo vago, senza un reale confronto con le motivazioni della sentenza d’appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nella sua ordinanza, ha chiarito un principio fondamentale della procedura penale: non è sufficiente riproporre le stesse difese già presentate e respinte nei gradi di merito. Il ricorso per cassazione non è un terzo processo sui fatti. Il suo scopo è controllare che la legge sia stata applicata correttamente. Per questo, i motivi di ricorso devono essere specifici e devono attaccare puntualmente le argomentazioni logico-giuridiche contenute nella sentenza impugnata, evidenziandone gli eventuali errori di diritto o i vizi di motivazione.
Nel caso di specie, gli imputati si sono limitati a ripresentare le loro tesi, senza spiegare perché la Corte d’Appello avesse sbagliato nel respingerle. Come affermato dai giudici, “la riproposizione delle doglianze senza adeguato confronto con le motivazioni di merito ricade, in particolare, nel vizio di genericità”. Questa mancanza di specificità ha trasformato il ricorso in un atto processuale inefficace, portando alla dichiarazione di un ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità. Essa comporta conseguenze concrete e onerose per i ricorrenti. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, e questo è un aspetto deterrente molto importante, viene condannata al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, in questo caso quantificata in tremila euro. Questa sanzione pecuniaria viene irrogata poiché si presume una colpa nel determinare la causa di inammissibilità, ovvero nell’aver intrapreso un’azione legale senza le dovute basi. Questa ordinanza ribadisce un monito per avvocati e assistiti: il ricorso per cassazione è uno strumento prezioso che va utilizzato con perizia e cognizione di causa, non come un tentativo generico di ottenere una terza revisione del processo.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è proposto per motivi manifestamente infondati e generici, ovvero quando le argomentazioni sono palesemente prive di fondamento e non si confrontano specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che il ricorrente si limita a riproporre le stesse questioni e doglianze già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza un’adeguata analisi critica e un confronto specifico con le ragioni giuridiche esposte nella sentenza che si intende appellare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5290 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5290 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a ALESSANDRIA il 26/03/1949 COGNOME NOME nato a BORGO TICINO il 25/10/1962
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 8 maggio 2024 la Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Vercelli nei confronti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, in riferimento ai re rispettivamente ascritti (tentato incendio per il primo, favoreggiamento p la seconda). Con dette decisioni è stata affermata la penale responsabilità entrambi gli imputati.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME e COGNOME NOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Le deduzioni sono rapportate, per il Pepe, a valutazione di responsabilità ed alla qualificazione giuridica del fatto; p COGNOME alla responsabilità e al diniego della speciale causa di non punibili cui all’art. 131 bis cod.pen. .
iP? 3. V ricorso vaP dichiarat$ inammissibild perché proposto per motivi manifestamente infondati e generici.
Ed invero, tutte le doglianze riguardano punti oggetto di ampia ed adeguat trattazione in sede di merito. La riproposizione delle doglianze sen adeguato confronto con le motivazioni di merito ricade, in particolare, n vizio di genericità.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna de ricorrent* al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibili al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen.
Dichiara inammissibilo iy ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente