Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, un momento cruciale in cui la precisione e la chiarezza sono fondamentali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda quanto sia facile incappare in una dichiarazione di ricorso inammissibile se i motivi addotti non rispettano i rigorosi requisiti di legge. Analizziamo questo caso per comprendere gli errori da evitare e i principi che governano l’impugnazione di legittimità.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso in esame origina da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva confermato una condanna per il reato di truffa, previsto dall’articolo 640 del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione basandosi su due principali motivi: il primo contestava la valutazione di responsabilità, lamentando vizi di violazione di legge e di motivazione; il secondo criticava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Analisi del Ricorso Inammissibile: I Motivi della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi di ricorso e li ha giudicati entrambi inammissibili, sebbene per ragioni leggermente diverse ma accomunate da un vizio di fondo: la mancanza di specificità e fondatezza. Vediamo nel dettaglio come la Corte ha argomentato la sua decisione.
Primo Motivo: Genericità e Manifesta Infondatezza sulla Responsabilità
Il primo motivo, che mirava a smontare il giudizio di colpevolezza, è stato ritenuto ‘generico per indeterminatezza’. Secondo i giudici, il ricorrente non ha indicato in modo specifico gli elementi su cui si basava la sua censura. Di fronte a una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta, il ricorso si è limitato a una critica vaga, senza fornire al giudice dell’impugnazione gli strumenti per individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Inoltre, il motivo è stato considerato ‘manifestamente infondato’ perché il vizio di motivazione censurabile in Cassazione è solo quello che emerge da un palese contrasto tra l’argomentazione della sentenza e le massime di esperienza, un difetto non riscontrato nel caso di specie.
Secondo Motivo: La Reiterazione di Doglianze sulle Attenuanti
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, ha subito la stessa sorte. La Corte lo ha definito ‘generico’ perché si trattava di una semplice riproposizione di argomenti già presentati e respinti in appello. Un ricorso in Cassazione, per essere specifico, non può limitarsi a ripetere le stesse doglianze, ma deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
È stato altresì giudicato ‘manifestamente infondato’ perché le critiche mosse non riguardavano un vizio logico palese, ma piuttosto la ‘persuasività’ e ‘l’adeguatezza’ del ragionamento del giudice di merito, aspetti che non possono essere sindacati in sede di legittimità. La Corte d’Appello aveva infatti motivato adeguatamente la sua decisione, basandosi sulla mancanza di segnali di resipiscenza dell’imputato e sulla presenza di precedenti penali.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su principi cardine della procedura penale. In primo luogo, viene ribadito il requisito di specificità dei motivi di ricorso, sancito dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Un ricorso deve essere un ‘dialogo’ con la sentenza impugnata, non un monologo astratto o una ripetizione di istanze precedenti. In secondo luogo, la Corte sottolinea i limiti del proprio giudizio: non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito, ma può solo verificare la coerenza e la logicità della motivazione (art. 606 c.p.p.). Quando la motivazione è esente da vizi logici macroscopici, il ricorso che ne critica il contenuto nel merito è destinato all’inammissibilità.
Conclusioni
La decisione in commento è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per Cassazione richiede uno studio approfondito della sentenza impugnata e la capacità di individuare vizi specifici e non semplici discordanze sulla valutazione dei fatti. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma della condanna, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie. La specificità, la pertinenza e la non ripetitività sono le chiavi per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. In questo caso, perché i motivi erano ‘generici’, ovvero non indicavano in modo specifico e chiaro le critiche alla sentenza impugnata, e ‘manifestamente infondati’, cioè privi di palesi vizi logici o giuridici.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che è formulato in modo vago, indeterminato o che si limita a ripetere argomenti già respinti nei gradi precedenti, senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte nella sentenza che si sta impugnando. Non permette al giudice di comprendere quale sia il punto esatto della decisione che si contesta.
La Corte di Cassazione può negare le attenuanti generiche già negate in appello?
La Corte di Cassazione non decide nel merito se concedere o meno le attenuanti, ma si limita a controllare che la decisione del giudice precedente sia stata motivata in modo logico e non contraddittorio. Se il giudice d’appello ha spiegato adeguatamente le sue ragioni (es. precedenti penali, assenza di pentimento), la Cassazione non può intervenire e il motivo di ricorso viene dichiarato infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35060 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35060 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato da NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod.pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto che il medesimo motivo di ricorso è altresì manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici riconducibili alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del ricorrente (cfr penultima pag. della sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in tutte le sue forme per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è anch’esso generico in quanto re iterativo di doglianze già avanzate in appello e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifiche;
ritenuto che lo stesso motivo di ricorso è,altresì,manifestamente infondato, giacché non sono consentite le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, del spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha adeguatamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento ai fini di escludere l’applicazione dell’art. 62-bis cod.pen., avuto riguardo alla mancanza di segnali di resipiscenza del ricorrente ed alla sussistenza di plurimi e specifici precedenti penali;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende/.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso, il 12 settembre 2025.