Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di Motivi Generici e Infondati
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito, deve rispettare requisiti di forma e sostanza ben precisi. Un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità di una revisione della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio dei vizi che portano a tale esito, sottolineando l’importanza della specificità e della fondatezza dei motivi di impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello che aveva confermato una condanna per il reato di estorsione. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato due motivi di ricorso dinanzi alla Suprema Corte, cercando di ribaltare il giudizio di colpevolezza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, non è entrata nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare sulla correttezza formale e sostanziale dell’impugnazione. La decisione ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha basato la sua decisione di inammissibilità su una valutazione critica di entrambi i motivi presentati dal ricorrente, evidenziandone i gravi difetti procedurali e di contenuto.
Il Primo Motivo: Genericità e Mancanza di Specificità
Il primo motivo lamentava un vizio di motivazione e una violazione di legge riguardo all’affermazione della responsabilità penale per estorsione. La Corte lo ha liquidato come “generico”. Secondo i giudici, il ricorso non rispettava il requisito previsto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. In pratica, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta, il ricorrente non ha indicato in modo specifico gli elementi su cui si fondava la sua censura. Questa mancanza di specificità ha impedito alla Corte di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. Oltre alla genericità, il motivo è stato considerato anche manifestamente infondato, poiché contestava un difetto di motivazione che, alla lettura del provvedimento, non emergeva.
Il Secondo Motivo: Reiterazione e Infondatezza
Il secondo motivo, relativo a una presunta causa di non punibilità, è stato giudicato altrettanto inammissibile. La Corte ha osservato che tale motivo si risolveva nella “pedissequa reiterazione” di argomenti già presentati e respinti dalla Corte di Appello. Per la Cassazione, un motivo di ricorso non può essere una semplice riproposizione delle stesse difese, ma deve contenere una critica argomentata e specifica contro le ragioni della sentenza impugnata. Mancando questa critica, il motivo è stato considerato solo apparentemente specifico. Inoltre, anche questo secondo punto è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto basato su interpretazioni normative in “palese contrasto” con la legge e la giurisprudenza consolidata.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico di alta precisione. Non è una terza istanza di merito, ma un giudizio di legittimità. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi siano:
1. Specifici: Devono attaccare punti precisi della motivazione della sentenza impugnata, non limitarsi a critiche generali.
2. Nuovi: Non possono essere una mera ripetizione di argomenti già esaminati e rigettati nei gradi precedenti, a meno che non si contesti specificamente come il giudice d’appello li ha respinti.
3. Fondati: Devono basarsi su interpretazioni giuridiche plausibili e non in contrasto con la normativa vigente o con l’orientamento consolidato della giurisprudenza.
La violazione di questi principi non solo rende vana l’impugnazione, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche, aggravando la sua posizione processuale.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un motivo è considerato generico quando non indica in modo specifico gli elementi e le ragioni per cui si contesta la sentenza impugnata, impedendo così al giudice di individuare i rilievi mossi e di esercitare la propria funzione di controllo, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
È sufficiente riproporre in Cassazione gli stessi motivi già respinti in appello?
No. Secondo l’ordinanza, la mera e pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti e puntualmente disattesi in appello rende il ricorso non specifico e, di conseguenza, inammissibile, in quanto omette di svolgere una critica argomentata contro la sentenza oggetto di impugnazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2211 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2211 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso – vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al giudizio di penale responsabilità dei ricorrente per il delitt estorsione di cui al capo A) dell’imputazione – è generico, perché privo del requisito prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di u motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che tale motivo, oltre che generico, risulta essere anche manifestamente infondato poiché inerente ad asserito difetto della motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato;
considerato che il secondo motivo di ricorso – violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’esimente di cui alli art. 649 cod. pen. fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 3, anche per il pertinente richiamo giurisprudenziale)
che tale ultimo motivo risulta anche manifestamente infondato, in quanto relativo a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità sul punto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12/12/2023
Il Consigliere Estensore