Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione su Censure Generiche
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e legalmente fondati. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando l’importanza della precisione nelle censure mosse a una sentenza di condanna. Analizziamo il caso di un cittadino condannato per evasione, il cui ricorso è stato respinto perché ritenuto generico e manifestamente infondato.
I Fatti del Caso e la Sentenza d’Appello
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del Codice Penale. A seguito della conferma della condanna da parte della Corte d’Appello di Palermo, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la decisione dei giudici di secondo grado.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’imputato basava il suo ricorso su due principali doglianze:
1. Una critica alla motivazione della sentenza d’appello riguardo alla sua responsabilità penale.
2. La contestazione sulla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, che aveva impedito la concessione di benefici di legge.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto entrambi i motivi non meritevoli di accoglimento, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato punto per punto le censure sollevate, giungendo a una conclusione netta. In primo luogo, i motivi addotti sono stati giudicati non consentiti in sede di legittimità, in quanto si traducevano in censure generiche e, per di più, manifestamente infondate.
Per quanto riguarda la responsabilità penale, i giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica, coerente e puntuale, rendendo le critiche del ricorrente del tutto generiche e prive di fondamento giuridico.
Anche sul secondo punto, relativo alle attenuanti generiche, la Cassazione ha confermato la correttezza della decisione impugnata. La sentenza d’appello era sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica. I giudici di merito avevano adeguatamente considerato sia il disvalore del fatto commesso sia la mancanza di elementi positivi che potessero dimostrare un superamento della persistente inclinazione a delinquere del soggetto. Di conseguenza, la scelta di non concedere i benefici di legge richiesti è stata ritenuta pienamente giustificata.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in sede di legittimità non può essere una semplice riproposizione di argomenti generici o una richiesta di rivalutazione del merito dei fatti, compito che spetta ai giudici dei gradi precedenti. Per avere successo, un ricorso deve individuare vizi specifici della sentenza impugnata, come errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione.
In questo caso, la genericità delle censure ha portato non solo alla dichiarazione di ricorso inammissibile, ma anche alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla Suprema Corte è riservato a questioni di legittimità serie e ben argomentate, e un utilizzo improprio di questo strumento processuale comporta conseguenze economiche significative.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio perché si traducono in censure generiche, sono manifestamente infondati o non contestano specificamente i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata.
Cosa significa che la motivazione di una sentenza è ‘sufficiente e non illogica’?
Significa che il ragionamento seguito dal giudice per arrivare alla sua decisione è completo, coerente e privo di contraddizioni evidenti, basandosi su una corretta valutazione degli elementi processuali a disposizione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver promosso un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44403 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44403 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 12/06/1968
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate, considerato, che sul primo motivo la Corte di Palermo ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
che, anche in relazione al secondo motivo, avente ad oggetto la mancata prevalenza delle circostanze generiche sulla recidiva la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in considerazione sia del disvalore del fatto che della mancanza di elementi positivi dimostranti la persistente inclinazione a delinquere del ricorrente e di conseguenza la non concessione degli invocati benefici di legge (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);
Ritenuto pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/2024.