Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
Quando un ricorso presentato alla Corte di Cassazione viene definito ricorso inammissibile, significa che i giudici non entrano nemmeno nel merito della questione, respingendolo per vizi procedurali o per la manifesta infondatezza dei motivi. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio di questa dinamica, delineando i confini che un imputato deve rispettare per sperare in una revisione della propria condanna. Analizziamo il caso e le ragioni che hanno portato i giudici a una decisione così netta.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di ricettazione. L’imputato, ritenuto colpevole di aver ricevuto beni di provenienza illecita, decideva di contestare la decisione presentando ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a quattro distinti motivi per sostenere le proprie ragioni.
I Motivi del Ricorso: Una Strategia Difensiva Inefficace
La difesa ha tentato di smontare la sentenza di condanna su più fronti, ma senza successo. Vediamo nel dettaglio i punti sollevati:
1. Vizio Procedurale: Si lamentava la nullità dell’ordinanza d’appello per non aver concesso un rinvio dell’udienza. Tale rinvio sarebbe servito a produrre documenti attestanti l’attività lavorativa dell’imputato, al fine di dimostrare la liceità dei propri mezzi economici.
2. Violazione di Legge e Vizio di Motivazione: La difesa contestava la valutazione delle prove, sostenendo che non vi fosse una prova sufficiente della responsabilità penale.
3. Errata Qualificazione Giuridica: Si chiedeva di derubricare il reato da ricettazione (che richiede il dolo, cioè la consapevolezza dell’origine illecita) a incauto acquisto (art. 712 c.p.), fattispecie meno grave che punisce la negligenza.
4. Trattamento Sanzionatorio: Infine, si criticava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata conversione della pena detentiva in una sanzione sostitutiva.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha smontato punto per punto la strategia difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile nella sua interezza. La Corte ha chiarito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma quello di giudice della legittimità, che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Sul primo motivo, i giudici hanno osservato che la richiesta era generica e che, in ogni caso, lo svolgimento di un’attività lavorativa lecita non esclude di per sé che una persona possa possedere beni di provenienza illecita.
Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato che l’imputato stava semplicemente cercando di proporre una ricostruzione dei fatti diversa da quella, logicamente motivata, dei giudici di merito. È stato inoltre ribadito un principio fondamentale in materia di ricettazione: non è necessario che il reato presupposto (ad esempio, il furto dei beni) sia stato accertato con una sentenza definitiva; la sua esistenza può essere desunta anche tramite prove logiche.
Anche il terzo e il quarto motivo sono stati respinti. La richiesta di derubricazione era una mera riproposizione di argomenti già valutati e correttamente disattesi in appello, dove era stato accertato il dolo. Le censure sul trattamento sanzionatorio, infine, invadevano l’ambito della discrezionalità del giudice di merito, la cui decisione era stata supportata da una motivazione sufficiente e non illogica.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza. È necessario formulare censure specifiche, che colpiscano vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione del giudice precedente. Un ricorso inammissibile, perché generico, ripetitivo o volto a una nuova valutazione del merito, non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, aggravando la posizione del ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, manifestamente infondati, riproduttivi di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, e miravano a una nuova valutazione dei fatti, che non è consentita in sede di legittimità.
Può la prova di un’attività lavorativa regolare escludere automaticamente la provenienza illecita di beni?
No. Secondo la Corte, il regolare svolgimento di un’attività lavorativa non esclude di per sé la possibilità che i proventi rinvenuti in capo a una persona abbiano un’origine illecita.
Per una condanna per ricettazione, è necessario che il reato da cui provengono i beni sia stato accertato con una sentenza?
No. La Corte ha ribadito che per il delitto di ricettazione non è necessario l’accertamento giudiziale del delitto presupposto. Il giudice può affermarne l’esistenza tramite prove logiche, come quelle analiticamente valorizzate nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46099 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46099 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NIZZA MONFERRATO il 29/05/1977
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la nullità dell’ordinan emessa dalla Corte di appello in data 16 maggio 2024 per inosservanza della legg processuale, nonché per vizio motivazionale risultante dal testo dell’ordina stessa e dagli atti del processo (avuto riguardo al mancato differime dell’udienza medesima per consentire la materiale produzione dell documentazione inerente allo svolgimento dell’attività lavorativa del ricorren prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fa sorreggono la richiesta, ove si consideri pure che il regolare svolgimento di att lavorativa non esclude ex se la provenienza illecita dei proventi rinvenuti in capo al prevenuto;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 530 cod. proc. pen. q all’accertamento ed alla sussistenza della prova della penale responsabilità prevenuto, è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutic in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza legittimità sul punto, oltre che è finalizzato a prospettare un’inammiss ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adott giudice del merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. della sentenza impugnata sul granitico compendio probatorio gravante sul Bianchi per il delitto di ricettazione che, peraltro, come correttamente evidenziat giudici di merito, non richiede l’accertamento giudiziale del delitto presupposto dei suoi autori, ben potendone il giudice affermarne l’esistenza tramite pr logiche, come quelle analiticamente valorizzate nel caso di specie nel co motivazionale del provvedimento impugnato);
che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata qualificazio giuridica del fatto ai sensi dell’art. 712 cod. pen., è indeducibile poiché ripro di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argo giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica anali argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag della sentenza impugnata sulle ragioni della mancata derubricazione, del fat connotato da dolo nella ricezione);
che il quarto ed ultimo motivo di ricorso, che censura il diniego de circostanze attenuanti generiche e la mancata conversione della pena nel corrispondente sanzione sostitutiva, non è consentito dalla legge in sed legittimità poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da suffici
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e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata);
Letta la memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 15 ottobre ultimo scorso, conta quale si replicano, punto per punto, tutti i motivi di ricorso già proposti e come sopra ritenuti inammissibili;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.