Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46099 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46099 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME NIZZA MONFERRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la nullità dell’ordinan emessa dalla Corte di appello in data 16 maggio 2024 per inosservanza della legg processuale, nonché per vizio motivazionale risultante dal testo dell’ordina stessa e dagli atti del processo (avuto riguardo al mancato differime dell’udienza medesima per consentire la materiale produzione dell documentazione inerente allo svolgimento dell’attività lavorativa del ricorren prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fa sorreggono la richiesta, ove si consideri pure che il regolare svolgimento di att lavorativa non esclude ex se la provenienza illecita dei proventi rinvenuti in capo al prevenuto;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 530 cod. proc. pen. q all’accertamento ed alla sussistenza della prova della penale responsabilità prevenuto, è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutic in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza legittimità sul punto, oltre che è finalizzato a prospettare un’inammiss ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adott giudice del merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. della sentenza impugnata sul granitico compendio probatorio gravante sul COGNOME COGNOME COGNOME delitto di ricettazione che, peraltro, come correttamente evidenziat giudici di merito, non richiede l’accertamento giudiziale del delitto presupposto dei suoi autori, ben potendone il giudice affermarne l’esistenza tramite pr logiche, come quelle analiticamente valorizzate nel caso di specie nel co motivazionale del provvedimento impugNOME);
che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata qualificazio giuridica del fatto ai sensi dell’art. 712 cod. pen., è indeducibile poiché ripro di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argo giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica anali argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag della sentenza impugnata sulle ragioni della mancata derubricazione, del fat connotato da dolo nella ricezione);
che il quarto ed ultimo motivo di ricorso, che censura il diniego de circostanze attenuanti generiche e la mancata conversione della pena nel corrispondente sanzione sostitutiva, non è consentito dalla legge in sed legittimità poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da suffici
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e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata);
Letta la memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 15 ottobre ultimo scorso, conta quale si replicano, punto per punto, tutti i motivi di ricorso già proposti e come sopra ritenuti inammissibili;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.