Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19898 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19898 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a BITONTO il 24/06/1995 COGNOME NOME nato a BITONTO il 15/05/1998 COGNOME NOME nato a BITONTO il 02/01/1973
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (questi ultimi con unico atto ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per delitti di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, n. 2, 612, comma 2, 56, 610 cod. pen. (capo 1), comm in concorso tra loro, il solo NOME COGNOME per il reato di cui all’ad. 581 cod. pen. (capo 2), COGNOME per il delitto di cui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen. (capo 3);
considerato che, in relazione al ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME:
il primo motivo, con il quale sono stati prospettati la violazione della legge process penale e il vizio di motivazione per omessa disamina dei motivi prospettati con l’atto di appello, l dal contenere una critica di legittimità nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01), si limita irritualmente a trascrivere i motivi di ap senza argomentare effettivamente;
il secondo motivo, con il quale sono state denunciate la violazione della legge processual e della penale in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, in q non proposta dai legittimi proprietari dei beni, è manifestamente infondato poiché in contrasto c il dato normativo, dal momento che il delitto di furto in abitazione è procedibile d’ufficio;
considerato che, in relazione al ricorso di NOME COGNOME:
-il primo motivo, con cui si lamentano la violazione di legge penale e il vizio di motivaz in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, è inammissibile p medesima ragione appena esposta, il che esime dall’immorare oltre;
il secondo motivo, con cui si deducono la violazione di legge penale e il vizi motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo 1) ai sensi degli art 614 cod. pen., in particolare per erroneo accertamento dell’elemento soggettivo, prospett irritualmente con assedi del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01);
il terzo motivo, con cui si adducono la violazione di legge penale e il vizio di motiva in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’ad. 625, n. 2 cod. pe parimenti contiene mere doglianze in punto di fatto, senza tuttavia censurare l’iter argomentati della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova;
il quarto motivo, con cui si denunciano la violazione di legge penale e l’insufficienza de motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’ad. 116 cod. pen., ragione del ruolo marginale ricoperto dallo stesso durante il fatto, si limita a reiterare le do prospettate con l’atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, la quale ha fondato la de sulla specifica condotta dell’imputato (cfr. p. 4 della sentenza impugnata), rendendo una motivazion congrua e logica, che non può dirsi ritualmente censurata dal ricorso;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr.
sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – a versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in
euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/02/2025.