Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i requisiti di ammissibilità di un’impugnazione, sottolineando come la genericità e la ripetitività dei motivi portino inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questa ordinanza offre uno spunto fondamentale per comprendere perché non è sufficiente dissentire da una sentenza, ma è necessario confrontarsi criticamente con le sue motivazioni.
I Fatti del Caso: una Condanna per Evasione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. La sentenza era stata confermata anche dalla Corte d’Appello. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge e vizi di motivazione in relazione a un aspetto specifico: il calcolo della pena e l’applicazione della recidiva.
Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente specificato la “relazione qualificata” tra i precedenti penali dell’imputato e il nuovo reato commesso, un requisito necessario per considerare l’imputato più pericoloso e, di conseguenza, applicare un aumento di pena.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile della Suprema Corte
La Suprema Corte, tuttavia, non è entrata nel merito della questione sollevata. L’attenzione dei giudici si è concentrata, invece, sulla struttura e sul contenuto del ricorso stesso. La decisione si fonda su due pilastri: la manifesta infondatezza e la genericità dei motivi presentati.
Genericità e Ripetitività del Motivo d’Appello
Il punto centrale della decisione è che il ricorso si limitava a riproporre la medesima questione già sollevata e decisa nei gradi di giudizio precedenti. Sia il giudice di primo grado che la Corte d’Appello avevano, infatti, espressamente motivato sul perché ritenessero applicabile la recidiva nel caso specifico. Il ricorrente, invece di contestare punto per punto quelle argomentazioni, ha semplicemente ripetuto la sua doglianza, senza un reale confronto critico. Questo comportamento rende il ricorso generico e, di fatto, inutile ai fini di una revisione della decisione.
Le Motivazioni
La Corte ha stabilito che, per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato. Non è ammissibile un’impugnazione che ignori le motivazioni della sentenza di appello e si limiti a ripresentare le stesse obiezioni. L’inammissibilità, in questo caso, è la logica conseguenza di un’impugnazione che non svolge la sua funzione, ovvero quella di evidenziare specifici errori (di diritto o di logica) nella decisione del giudice precedente. Per legge, a una dichiarazione di ricorso inammissibile per colpa del ricorrente segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, quantificata nel caso di specie in tremila euro.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso per Cassazione deve essere un atto di critica mirata e non una semplice riproposizione di lamentele già respinte. La decisione sottolinea l’importanza per la difesa di studiare approfonditamente le motivazioni della sentenza impugnata e di costruire argomentazioni nuove e pertinenti. In assenza di questo confronto critico, il rischio concreto è quello di un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, rendendo l’impugnazione non solo inefficace ma anche controproducente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, poiché si limitava a riproporre le stesse questioni già trattate e motivate dai giudici di primo e secondo grado, senza confrontarsi criticamente con le loro argomentazioni.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
Il ricorrente contestava l’applicazione della recidiva ai fini della pena, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente la “relazione qualificata” tra i suoi precedenti penali e il reato di evasione per cui era stato condannato.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32209 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32209 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato 11 14/04/1994
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione (art. 385, cod. pen.), deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in tema di computo della recidiva ai fini della pena, in quanto la Corte d’appello non avrebbe specificamente indicato la “relazione qualificata” tra i suoi precedenti penali ed il delitto oggett di giudizio, così da poterlo ritenere espressivo di una sua maggior pericolosità
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza e la genericità del motivo. Tanto il giudice di primo grado, infatti, quanto quello d’appello, che ne ha richiamato ed integrato le motivazioni, si sono espressamente soffermati sul punto, mentre il ricorso si è limitato a riproporre la questione, senza confrontarsi con quelle argomentazioni.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1 1 11 luglio 2025.