Ricorso Inammissibile per Genericità dei Motivi: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione valuti i ricorsi e delle ragioni che portano a una declaratoria di ricorso inammissibile. Quando i motivi di appello sono vaghi e non centrano il punto della decisione impugnata, le possibilità di successo sono nulle. Questo caso, riguardante la mancata concessione di attenuanti generiche a un soggetto con numerosi precedenti, ribadisce l’importanza della specificità e della pertinenza nell’articolazione delle difese legali.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello che lo condannava per il reato previsto dall’articolo 385 del codice penale. Il fulcro del ricorso non era la negazione del fatto-reato, bensì la critica alla decisione dei giudici di merito di non concedergli le circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, tale diniego era ingiustificato.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha stroncato le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma si ferma a un livello preliminare, constatando la mancanza dei requisiti minimi per poter procedere a un esame approfondito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali che meritano un’attenta analisi.
Genericità e Manifesta Infondatezza del Motivo
Il primo punto cruciale è la genericità del motivo di ricorso. I giudici hanno osservato che l’appellante, nel contestare la decisione, ha utilizzato argomentazioni più adatte a confutare l’aggravante della recidiva che a sostenere la richiesta di attenuanti generiche. In pratica, la difesa non ha colto ‘gli esatti termini della decisione’ impugnata, presentando un motivo ‘astratto’ e non pertinente. Un ricorso in Cassazione deve attaccare in modo specifico e puntuale le ragioni esposte nella sentenza precedente; in assenza di questa specificità, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
La Valutazione della Recidiva e della Pericolosità Sociale
Il secondo aspetto riguarda la corretta valutazione della Corte territoriale. La Cassazione ha confermato che la decisione di negare le attenuanti era ben motivata, logica e coerente. I giudici d’appello avevano correttamente rilevato come i ‘plurimi precedenti penali’ dell’imputato non fossero un mero dato statistico, ma denotassero una ‘incrementata pericolosità’ sociale. Questa valutazione è stata ritenuta idonea a giustificare non solo l’aumento di pena legato alla recidiva, ma anche il diniego di qualsiasi beneficio, come le attenuanti generiche.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere tecnicamente impeccabile. Non basta lamentare un’ingiustizia percepita; è necessario dimostrare, con argomentazioni giuridiche precise, dove e come il giudice di grado inferiore ha sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la sua decisione. La genericità è un errore fatale che conduce a una declaratoria di ricorso inammissibile. Inoltre, il provvedimento sottolinea come la storia criminale di un imputato (la recidiva) abbia un peso determinante nel giudizio complessivo del giudice, influenzando non solo l’entità della pena ma anche la concessione di benefici. La conseguenza diretta di un ricorso inammissibile è la condanna definitiva e l’aggiunta di ulteriori oneri economici per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi addotti sono manifestamente infondati e generici, cioè quando non riescono a criticare in modo specifico e pertinente la motivazione della sentenza impugnata.
La presenza di precedenti penali (recidiva) può impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì. La Corte ha confermato che i plurimi precedenti penali possono essere interpretati come un indice di ‘incrementata pericolosità’, giustificando pienamente la decisione del giudice di non concedere le circostanze attenuanti generiche.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31506 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31506 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MASSAFRA il 04/09/1983
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 11652/25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, attraverso cui si censura la decisione impugnata con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (invero deducendo ragioni che si addicono alla confutazione della recidiva e per ciò solo generico nella parte in cui non coglie gli esatti termini della decisione che viene astrattamente censurata) è manifestamente infondato, perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 1 e 2);
che nondimeno corretta risulta la parte della decisione che ha rilevato come i plurimi precedenti penali denotassero una incrementata pericolosità idonea a giustificare l’aumento di pena per la recidiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/07/2025