Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7335 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 7335  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni dei difensori AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO E NOME COGNOME, che hanno chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con note conclusive depositate rispettivamente in data 21/11/2023 e 15/11/2023.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 15 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 23/09/2019 con la q NOME e COGNOME NOME sono stati condannati alla pena di giustizia per i delitti agli stessi ascritti in rubrica (art. 110, 644 c
 COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, proponendo diversi mo di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazi
 Ricorso NOME.
3.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli art. 192 cod. proc. pen.; la sentenza è resa in violazione di legge, carente, contraddit illogica nella motivazione, attesa la mancata considerazione di una serie di elem volti a scardinare portata e attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone con particolare riferimento a COGNOME NOME la motivazione è illogica, contraddit e del tutto carente perché la Corte di appello, pur avendo preso in considerazi motivi di astio ricorrenti tra la persona offesa e la ricorrente, riteneva le dich della COGNOME pienamente attendibili, coerenti e logiche senza alcun reale risco documentale, contrariamente a quanto affermato. Considerazioni analoghe sono state evidenziate anche quanto alla persona offesa COGNOME NOMENOME non è risolutiv documento rinvenuto. La motivazione è poi contraddittoria in relazione al capo attesa la reticenza della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state r logiche e contraddistinte da spiccata coerenza intrinseca. È mancata una specifi argomentata motivazione della Corte di appello.
3.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 99, c quarto, cod. pen.; la motivazione è assente e contraddittoria, essendosi il giu secondo grado limitato ad un mero richiamo a quanto affermato dal giudice di prim grado.
3.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli art. 62 62-bis cod. pen., nonché art. 111 Cost.; la motivazione è assente in ordine al mo di appello che aveva contestato la mancata concessione delle attenuanti predette
Ricorso COGNOME.
4.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., nonché art. 110, 644 cod. pen.; la Corte di appello ha del omesso di considerare i motivi di appello con i quali era stata evidenziata la poch dell’apparato probatorio, con particolare riferimento alle dichiarazioni delle pe offese; la credibilità delle persone offese è basata sulla circostanza della loro m costituzione come parte civile;tuttavia le dichiarazioni rese in ordine ai capi dimostravano all’evidenza l’estraneità dei ricorrente quanto alle condotte contes
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di fatto era stata affermata la sua colpevolezza solo in considerazione del legame sentimentale intercorrente con la La NOME, mentre il Valagurnera era stato semplicemente presente senza porre in essere alcuna azione significativa; irrilevanti in tal senso si dovevano ritenere le conversazioni acquisite e il materiale oggetto di sequestro.
 Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi.
 Le difese hanno presentato note conclusive reiterando le proprie argomentazioni ed insistendo nell’accoglimento dei ricorsi.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, perché i motivi sono manifestamente infondati, generici e non consentiti. 7. Il primo motivo della RAGIONE_SOCIALE NOME e del COGNOME possono essere trattati congiuntamente, in quanto articolati in modo sostanzialmente sovrapponibile nelle ragioni di doglianza. Tali motivi di ricorso non sono consentiti e sono, al tempo stesso, privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali i ricorrenti in concreto non si confrontano. Le difese dei ricorrenti contestano le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, sostenendo la mancata considerazione della effettiva ricorrenza degli elementi costitutivi del reato senza confrontarsi con le argomentazioni, logiche ed argomentate, della Corte di appello, che ha evidentemente disatteso la effettiva rilevanza degli argomenti richiamati anche in questa sede, in modo del tutto reiterativo, dalla difesa, in considerazione del complesso di elementi probatori acquisiti in giudizio, con inequivoca affermazione di responsabilità a carico dei ricorrenti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 27775801). La Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata dichiarazione di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 6 e seg. della sentenza impugnata, rilevando esplicitamente come non fosse possibile accedere alla tesi difensiva, sia in relazione al rilievo relativo alla attendibilità delle persone offe tenuto conto della complessiva ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra le parti, ai ruoli ed attività svolte, confermate dalle captazioni poste in essere e dalla documentazione acquisita in sede di sequestro, oltre che in considerazione delle dichiarazioni del teste estraneo NOME COGNOME. In concreto i due motivi, tra l’alt Corte di Cassazione – copia non ufficiale
reiterando censure esplicitamente disattese, si limitano a contestare la valutazione della Corte di appello sulla base di una lettura parcellizzata degli elementi acquisiti.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso della RAGIONE_SOCIALE sono manifestamente infondati, oltre che generici ed aspecifici nella loro formulazione. La Corte di appello ha reso una motivazione specifica, e non solo per relationem, sul tema della dosimetria della pena. I motivi di censura sono in realtà articolati in modo del tutto generico in sede di ricorso, anche quanto alla asserita omessa motivazione in tema di circostanze attenuanti generiche. In altri termini la ricorrente, senza evidenziare criticità del ragionamento argomentativo della Corte di appello, né effettive violazioni di legge, si limita a reiterare la propria prospettiva in senso contrario alla decisione assunta, che tuttavia si presenta priva di qualsiasi profilo di irragionevolezza e non censurabile in questa sede. In tal senso occorre ricordare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME NOME, Rv. 281217-01, in motivazione).
 I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 11 1 dicembre 2023.