Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e attinenti a questioni di diritto. Un recente provvedimento ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte non è un terzo grado di giudizio sul merito. Un ricorso inammissibile perché generico o basato su contestazioni di fatto è destinato al rigetto, con conseguenze economiche per il proponente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio i requisiti di un ricorso in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli. L’imputato contestava la decisione dei giudici di secondo grado su due punti principali: la valutazione sulla sussistenza della recidiva e la legittimità della confisca di una somma di denaro. Il ricorrente, attraverso il suo difensore, ha portato le sue doglianze dinanzi alla Suprema Corte, sperando in una riforma della sentenza a lui sfavorevole.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che il ricorso non possedeva i requisiti necessari per essere esaminato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni chiare e consolidate nella giurisprudenza. I motivi che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità sono essenzialmente due.
1. Genericità, Ripetitività e Natura Fattuale dei Motivi
Il primo e fondamentale ostacolo riscontrato dalla Corte è stata la natura dei motivi di ricorso. Questi sono stati giudicati come ‘mere doglianze in punto di fatto’, ossia critiche relative alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti già operate dal giudice di merito. La Cassazione, in qualità di giudice di legittimità, non ha il potere di riesaminare i fatti, ma solo di controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, i motivi erano ‘generici e meramente riproduttivi’ di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi e specifici vizi di legittimità.
2. Correttezza delle Argomentazioni della Corte d’Appello
La Suprema Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse già risposto in modo giuridicamente corretto e non manifestamente illogico alle obiezioni della difesa. In particolare:
– Sulla recidiva: La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione sufficiente (come indicato a pagina 4 della sentenza impugnata), che il ricorso non era riuscito a scalfire con argomenti di diritto.
– Sulla confisca: La confisca del denaro era stata giustificata in base all’art. 240-bis del codice penale, applicabile al caso di specie in virtù del rinvio operato dall’art. 85-bis del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti). Anche su questo punto, la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta immune da vizi.
Conclusioni
Questa ordinanza è un’importante lezione pratica sui requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito; è necessario individuare specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici nella motivazione della sentenza. Proporre un ricorso inammissibile, basato su contestazioni generiche o fattuali, non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche la condanna a sanzioni economiche. Per gli operatori del diritto, ciò sottolinea la necessità di un’analisi rigorosa e tecnica prima di adire la Suprema Corte, concentrandosi esclusivamente sui profili consentiti in sede di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano costituiti da mere doglianze sui fatti, generiche e riproduttive di censure già esaminate e respinte correttamente dal giudice di merito.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti?
No, la Corte di Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito della vicenda.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 744 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 744 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 04/12/1977
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, generic meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattes dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti e non manifestamente illogi (quanto alla valutazione sulla sussistenza della contestata recidiva, cfr. pa della sentenza impugnata, che ha sufficientemente risposto ai rilievi sollevati da difesa, come sintetizzati a pag. 3 e non contestati in questa sede manifestamente infondati (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, là dove la Corte di appello ha giustificato la confisca del danaro anche per la presenza de condizioni previste all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del r operato dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 10/11/2023