Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si possono più ridiscutere i fatti, ma solo le violazioni di legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché troppo generico e incentrato su una ricostruzione alternativa della vicenda. Analizziamo insieme la decisione e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imprenditore per il reato di bancarotta fraudolenta, sia documentale che patrimoniale. La condanna, emessa in primo grado, era stata confermata anche dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta violazione della legge penale. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna e dimostrare la propria innocenza.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente: la correttezza formale e sostanziale dell’impugnazione. La Corte ha ritenuto che il ricorso non rispettasse i requisiti richiesti dalla legge per poter essere esaminato. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Il punto centrale è che il ricorso, pur lamentando una violazione di legge, in realtà non muoveva censure di legittimità alla sentenza impugnata. Piuttosto, si limitava a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e a dedurre un presunto difetto di prova della responsabilità. Questo tipo di doglianza è precluso in sede di legittimità.
La Cassazione ha chiarito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito, ma di un organo che controlla la corretta applicazione delle norme e la logicità della motivazione. Il ricorrente non può chiedere alla Suprema Corte di rivalutare le prove o di scegliere una versione dei fatti diversa da quella accertata dai giudici di primo e secondo grado. Inoltre, i motivi addotti sono stati giudicati ‘patentemente generici’ e non compiutamente correlati alle argomentazioni della sentenza d’appello, rendendo impossibile un serio scrutinio di legittimità.
Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale sulla tecnica di redazione dei ricorsi per Cassazione. Presentare un ricorso inammissibile non solo è inutile ai fini di ottenere una riforma della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche significative. La condanna alla Cassa delle ammende, infatti, scatta quando l’inammissibilità è evidente e, quindi, riconducibile a una colpa del ricorrente nell’attivare un’impugnazione palesemente infondata. Per avere una possibilità di successo, è essenziale che il ricorso si concentri esclusivamente su vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un difetto logico manifesto nella motivazione della sentenza, evitando qualsiasi tentativo di ridiscutere il merito della causa.
Per quale motivo principale un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile se, invece di denunciare specifiche violazioni di legge, si limita a proporre una diversa ricostruzione dei fatti già valutati nei gradi di merito, oppure se i motivi sono formulati in modo generico e non si confrontano criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è ritenuta frutto di colpa, come nel caso di motivi palesemente infondati, il ricorrente è condannato a versare una somma di denaro, determinata equitativamente dal giudice, alla Cassa delle ammende.
È possibile contestare la valutazione delle prove davanti alla Corte di Cassazione?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. L’unico modo per censurare l’uso delle prove è denunciare un ‘travisamento della prova’, dimostrando che il giudice ha basato la sua decisione su un dato inesistente o palesemente frainteso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33254 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33254 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RAPALLO il 20/03/1969
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale;
considerato che l’unico motivo di ricorso – che la violazione della legge penale – lungi muovere compiute censure di legittimità, ha perorato, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova, una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 d 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01), deducendo irritualnnente in questa sede il difetto della prov della responsabilità dell’imputato, peraltro per il tramite di enunciati patentemente generici nep compiutamente correlabili al caso di specie e all’iter argomentativo della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, all’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colp in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 18 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favo della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/07/2025.