Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione definisca i confini del proprio giudizio, ribadendo un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il ricorso inammissibile è quello che tenta di trasformare il giudice di legittimità in un terzo grado di merito. Il caso riguarda un imputato condannato per lesioni personali aggravate in concorso, la cui impugnazione è stata respinta senza neppure entrare nel vivo delle questioni sollevate.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato in primo grado, otteneva in appello una parziale riforma della sentenza. La Corte d’Appello di Torino, pur confermando la sua responsabilità per il delitto di lesioni personali aggravate commesse in concorso con altri, gli concedeva le circostanze attenuanti generiche. Queste venivano considerate equivalenti alle aggravanti contestate, portando a una riduzione della pena (trattamento sanzionatorio in mitius). Nonostante questo parziale successo, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando diversi aspetti della sua condanna.
L’Unico Motivo di Ricorso e la sua Genericità
Il ricorrente basava la sua impugnazione su un unico, articolato motivo. Egli denunciava un presunto vizio di motivazione riguardo a:
* L’affermazione della sua responsabilità come concorrente nel reato.
* Il suo effettivo contributo nella causazione delle lesioni.
* La sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
* Il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.
Tuttavia, secondo la Suprema Corte, queste doglianze non costituivano autentiche censure di legittimità, ovvero non evidenziavano errori nell’applicazione della legge o vizi logici nella motivazione della sentenza d’appello.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto che il ricorso, lungi dal muovere critiche giuridiche alla decisione impugnata, si limitasse a prospettare un “alternativo apprezzamento di merito”. In altre parole, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di riesaminare i fatti e di giungere a conclusioni diverse da quelle dei giudici di merito, un’operazione che esula completamente dai poteri della Suprema Corte. I giudici hanno qualificato i motivi come “del tutto generici”, incapaci di scalfire la coerenza logico-giuridica della sentenza d’appello.
Per questo, citando una giurisprudenza consolidata, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta conseguenze significative per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, l’inammissibilità dell’impugnazione comporta automaticamente la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
Oltre alle spese processuali, la Corte ha ravvisato nel ricorso “profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione”. Questa valutazione, supportata da pronunce della Corte Costituzionale e della stessa Cassazione, ha portato all’ulteriore condanna del ricorrente al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione, pertanto, non solo chiude definitivamente la vicenda processuale, ma funge anche da monito sull’importanza di distinguere tra un legittimo controllo sulla corretta applicazione della legge e un inammissibile tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non solleva effettive censure di legittimità (cioè errori di diritto o vizi logici della motivazione), ma si limita a prospettare con argomenti generici una diversa valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è ritenuta evidente e dovuta a colpa, il ricorrente può essere condannato a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Cosa significa che la Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito?
Significa che il suo compito non è rivalutare le prove e i fatti per decidere se l’imputato sia colpevole (giudizio di merito), ma solo verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente (giudizio di legittimità).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12398 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12398 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, parziale riforma della prima decisione, ha concesso all’imputato le circostanze attenuanti gener con giudizio di equivalenza e rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per il delitto aggravato di lesioni personali, commesso in concorso con altri;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denuncia il viz motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità dell’imputato, quale concorrente fatto, al suo contributo nella causazione delle lesioni, alla sussistenza dell’elemento soggetti reato e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche -, lun dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta con assert tutto generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Mu Rv. 268360 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.