Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Limiti dell’Impugnazione
Presentare un ricorso in Cassazione non significa poter ridiscutere l’intero processo. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito i paletti che rendono un ricorso inammissibile, sottolineando come la genericità delle censure e la richiesta di una nuova valutazione dei fatti non possano trovare accoglimento in sede di legittimità. Questa decisione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi e sulle conseguenze del loro mancato rispetto.
Il Caso: Dall’Oltraggio al Ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 341 bis del codice penale. A seguito della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi dell’impugnazione si concentravano su due aspetti principali: la contestazione del giudizio di responsabilità e la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
L’imputato, attraverso il suo difensore, chiedeva in sostanza alla Suprema Corte di riesaminare il caso, proponendo una diversa interpretazione delle prove e una ricostruzione dei fatti alternativa a quella stabilita dai giudici di merito.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile da parte della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile. La decisione si fonda su una duplice argomentazione, che tocca i pilastri fondamentali del giudizio di legittimità.
In primo luogo, i giudici hanno qualificato i motivi come generici. Questo significa che le doglianze presentate non si confrontavano in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Piuttosto che individuare vizi logici o errori di diritto nel ragionamento dei giudici di secondo grado, il ricorrente si è limitato a riproporre le proprie tesi difensive, senza attaccare puntualmente la struttura argomentativa della decisione impugnata.
In secondo luogo, e in stretta connessione con il primo punto, la Corte ha rilevato che il ricorso era sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti non consentita in sede di Cassazione. Il ruolo della Suprema Corte, infatti, non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito, ma di un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di stabilire come si sono svolti i fatti.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è chiara e didattica. Viene spiegato che un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, deve indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la sentenza impugnata. È necessario, invece, dimostrare dove e come il giudice di merito abbia sbagliato nell’applicare la legge o abbia costruito un ragionamento palesemente illogico o contraddittorio.
Chiedere alla Cassazione di riconsiderare le prove o di credere a una versione dei fatti diversa da quella accertata nei gradi precedenti equivale a snaturare la sua funzione. Per questi motivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la condanna del ricorrente a pagare le spese del procedimento e una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione è uno strumento per far valere vizi di legittimità, non per ottenere una terza valutazione sul merito della vicenda. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò si traduce nella necessità di formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e rigorosamente ancorati ai vizi tassativamente previsti dalla legge, evitando di trasformare l’impugnazione in un improprio tentativo di appello.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti, da un lato, generici, in quanto non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, e, dall’altro, volti a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘generici’?
Significa che le argomentazioni del ricorrente non individuano errori specifici di diritto o vizi logici nella sentenza appellata, ma si limitano a esprimere un dissenso generale o a riproporre le tesi già esposte nei gradi di merito, senza una critica puntuale e argomentata della decisione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10983 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10983 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 27655/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 341 bis pen.);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscim della non menzione della condanna;
Ritenuti i motivi inammissibili, perché, da una parte, generici in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, e, dall’altra, perché sostanzialmente volti sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa, non consentita, divers ricostruzione dei fatti (pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.