Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e pertinenti alle questioni di diritto. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga respinto se basato su argomentazioni generiche o di merito. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione mal formulata.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Lecce. L’imputato, condannato nei gradi precedenti, ha cercato di ottenere una revisione della sua posizione davanti alla Suprema Corte, sollevando questioni relative alla sua responsabilità e alla valutazione della sua condotta.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte d’Appello
Il ricorrente basava la sua difesa su due punti principali. In primo luogo, chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la sua reazione fosse stata “istintiva” e non pericolosa. In secondo luogo, invocava l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
La Corte d’Appello aveva già respinto entrambe le richieste. I giudici di secondo grado avevano ricostruito la vicenda evidenziando la pericolosità della condotta dell’imputato: egli si era dato alla fuga in una via pubblica dove erano presenti bambini e altre persone. Questa circostanza, secondo la Corte territoriale, escludeva sia la non pericolosità della reazione, sia la possibilità di considerare il fatto di “particolare tenuità”, anche perché il ricorrente non aveva fornito elementi concreti a sostegno della sua tesi.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni. Le motivazioni di questa decisione sono cruciali per capire come funziona il giudizio di legittimità. I giudici supremi hanno osservato che i motivi presentati erano:
1. Generici: In particolare, la richiesta di attenuanti generiche era stata formulata senza argomentazioni specifiche e dettagliate.
2. Di puro merito: Il ricorrente cercava di ottenere una nuova valutazione dei fatti, sostenendo una diversa ricostruzione della sua condotta (reazione “istintiva”). Questo tipo di valutazione è precluso alla Corte di Cassazione, che può solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non rifare il processo.
3. Meramente riproduttivi: Il ricorso si limitava a ripetere le stesse censure già esaminate e respinte con argomentazioni corrette dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi e validi profili di illegittimità.
La Corte ha quindi confermato la valutazione del giudice di merito, ritenendo che la pericolosità della fuga in un luogo affollato fosse un elemento sufficiente a negare la tenuità del fatto. La decisione evidenzia un principio fondamentale: non si può utilizzare il ricorso in Cassazione come un terzo grado di giudizio per ridiscutere i fatti.
Le Conclusioni: Le Implicazioni della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di redigere un ricorso per cassazione in modo tecnicamente ineccepibile. I motivi devono essere chiari, specifici e focalizzati su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi della motivazione), non su tentativi di rivalutare le prove. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Una lezione importante sulla necessità di un’attenta strategia difensiva anche nella fase finale del processo penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano generici, di puro merito (cioè volti a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in Cassazione) e meramente riproduttivi di censure già correttamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Quali erano i principali argomenti del ricorrente?
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche e l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che la sua reazione fosse stata “istintiva” e non pericolosa.
Perché la Corte non ha ritenuto il fatto di ‘particolare tenuità’?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano escluso la particolare tenuità del fatto a causa della concreta pericolosità della condotta dell’imputato, che si era dato alla fuga in una via pubblica dove si trovavano bambini e altre persone.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21432 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21432 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCORRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 111 R.G. n. 43954/23
OSSERVA
Letta la memoria difensiva con cui il ricorrente chiede l’integrale accoglimento dei motivi di ricorso;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da argomenti generici (quanto al punto delle attenuanti generiche; v. anche pag. 2 sulla genericità dell’appello), di puro merito, volti a sostenere aspetti ricostruttivi del fatto non oggetto dei motivi di appello (come da sintesi della sentenza impugnata, non oggetto di contestazione) e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 1-2, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato rispetto alla tesi difensiva di una reazione “istintiva” e non pericolosa sostenuta nell’appello; pag. 2 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., là dove la Corte di appello ha ritenuto – anche sulla scorta della ricostruzione della vicenda nei termini di condotta pericolosa, per la presenza di bambini e di persone sedute sulla pubblica via dove l’imputato si era dato alla fuga – il fatto non di particolare tenuità, rilevando come neppure il ricorrente avesse addotti elementi a sostegno);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/04/2024.