Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18640 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18640 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato a ORBETELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Grosseto, in data 9.6.2020, aveva condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 110, 56, 610, c.p., in rubrica loro ascritto.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l’annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con due distinti atti di impugnazione, fondati su motivi in gran arte comuni, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali e di ritenuta sussistenza della recidiva contestata a entrambi, e, il solo COGNOME, violazione di legge, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante, di cui all’art. 114, c.p..
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché fondati, su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, in cui è precluso il percorso argomentativo seguito dai ricorrenti, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di un’operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
Censure che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto i ricorrenti in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di
ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/201.9, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13.12.2023.