Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti del giudizio di legittimità
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna fino all’ultimo grado di giudizio, deve essere consapevole dei rigidi paletti che governano il ricorso in Cassazione. Una recente ordinanza ha confermato un principio fondamentale: non è possibile trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di merito. Il caso in esame, che ha portato a una dichiarazione di ricorso inammissibile, riguarda un’accusa di bancarotta fraudolenta e offre spunti cruciali sulla differenza tra critica legittima alla sentenza e una mera riproposizione dei fatti.
I Fatti del Caso
Un imprenditore veniva condannato in primo grado e in appello per i reati di bancarotta fraudolenta impropria, sia patrimoniale che documentale. Secondo l’accusa, confermata nei precedenti gradi di giudizio, l’imputato aveva agito in modo da pregiudicare gli interessi dei creditori della sua società, dichiarata fallita.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imprenditore proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione. In sostanza, contestava l’affermazione della sua responsabilità penale e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Le ragioni del ricorso inammissibile in Cassazione
Nel suo ricorso, l’imputato non ha evidenziato errori di diritto o palesi illogicità nel ragionamento della Corte d’Appello. Al contrario, ha tentato di offrire una ricostruzione alternativa dei fatti. Egli ha sostenuto di aver consegnato tutta la documentazione contabile in suo possesso e ha fornito una propria versione sulla destinazione di alcune somme di denaro e di un veicolo aziendale.
Questo approccio si è rivelato fatale per l’esito del ricorso. La Corte di Cassazione, infatti, non è un “terzo giudice” del fatto, ma un giudice di legittimità. Il suo compito non è rivalutare le prove e decidere chi ha ragione nel merito, ma verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Le motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la sua manifesta genericità. I giudici hanno sottolineato che l’imputato si è limitato a contrapporre la propria versione a quella accertata in sede di merito, senza però contestare l’iter argomentativo della sentenza impugnata. Non è stata mossa alcuna censura specifica, come ad esempio il “travisamento della prova”, ovvero l’accusa al giudice di aver basato la propria decisione su una prova inesistente o palesemente fraintesa.
Richiamando consolidati principi giurisprudenziali, la Corte ha ribadito che un ricorso è inammissibile quando, invece di denunciare vizi di legittimità, si risolve in una richiesta di rivisitazione delle valutazioni di fatto. Tale operazione è preclusa in sede di Cassazione.
Le conclusioni
La decisione riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su critiche precise e puntuali alla sentenza impugnata, focalizzandosi su errori di diritto o su vizi logici della motivazione che siano evidenti e decisivi. Proporre una semplice narrazione alternativa dei fatti, senza attaccare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito, conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Questa pronuncia serve da monito: l’accesso al giudizio di legittimità richiede un approccio tecnico e rigoroso. La conseguenza di un ricorso inammissibile per colpa evidente, come in questo caso, non è solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma significativa alla Cassa delle ammende, a sanzione di un utilizzo improprio dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e basato su questioni di fatto. L’imputato ha semplicemente proposto una ricostruzione alternativa degli eventi senza sollevare specifiche censure di violazione di legge o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, attività non consentita nel giudizio di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico e versato in fatto’?
Significa che il motivo non identifica un preciso errore di diritto o un difetto logico nel ragionamento del giudice, ma si limita a contestare la valutazione delle prove e a riproporre una diversa versione della vicenda. Questo tipo di doglianza chiede alla Cassazione una nuova valutazione del merito, che esula dalle sue competenze.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile con colpa?
Oltre a rendere definitiva la condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali. Se, come in questo caso, l’inammissibilità è ritenuta evidente e quindi colposa, il ricorrente viene anche condannato a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8848 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8848 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in data 2 maggio 2023 con cui la Corte d’appello dell’Aquila ne ha confermato la condanna per i rea di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale e documentale;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è del tutto generi e versato in fatto poiché ha prospettato una alternativa ricostruzione dei (richiamando le vicende della fallita RAGIONE_SOCIALE, indicando la destinaz data alle somme e a una vettura nella disponibilità di essa e assumendo ch l’imputato avrebbe consegnato la documentazione contabile di cui disponeva), così negando irritualmente in questa sede la sussistenza degli elementi costitutivi delitti, senza neppure addurre il travisamento della prova, e – quanto attenuanti generiche – richiamando quanto già esposto, in tal modo non muovere effettive censure all’iter argomentativo della sentenza impugnata (Sez. 2, 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evid inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2 Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 22/11/2023.