Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronta un ricorso inammissibile, delineando i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Comprendere queste differenze è fondamentale per chiunque si avvicini al mondo del diritto processuale penale. In questo articolo, analizzeremo una decisione che respinge un appello per evasione, evidenziando perché i motivi presentati sono stati giudicati inadeguati per un esame da parte della Suprema Corte.
I Fatti del Processo: La Condanna per Evasione
Il caso ha origine da una condanna per il reato di evasione, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, precedentemente sottoposto a una misura restrittiva, era stato ritenuto colpevole per essersi allontanato senza autorizzazione dal luogo di lavoro designato. La sentenza di secondo grado aveva stabilito la sua colpevolezza basandosi su prove che, secondo i giudici, erano rimaste incontestate.
L’Impugnazione in Cassazione
Nonostante la doppia pronuncia di condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello, contestando la ricostruzione dei fatti che aveva portato alla sua condanna.
La Decisione della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte, con una decisione concisa ma perentoria, dichiara il ricorso inammissibile. La ragione di tale pronuncia non risiede in un’analisi della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma esclusivamente nella natura dei motivi presentati. I giudici hanno ritenuto che le argomentazioni del ricorrente fossero ‘generiche e riversate in fatto’. Questo significa che, invece di denunciare errori nell’applicazione della legge da parte della Corte d’Appello, il ricorso chiedeva semplicemente una nuova valutazione delle prove e dei fatti, in particolare riguardo alla sua assenza dal luogo di lavoro. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione.
Il Ruolo della Corte di Cassazione come Giudice di Legittimità
È cruciale ricordare che la Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado di merito’. Il suo compito non è rivalutare le prove (testimonianze, documenti, ecc.) per decidere se l’imputato ‘ha fatto o non ha fatto’ qualcosa. Il suo ruolo è quello di ‘giudice di legittimità’, ovvero verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di diritto e di procedura. Chiedere alla Cassazione di riesaminare i fatti è, perciò, un errore procedurale che conduce inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano su un principio cardine del nostro sistema processuale. La Corte sottolinea che i motivi del ricorso erano ‘non consentiti dalla legge in sede di legittimità’. Essi si traducevano in una richiesta di ‘valutazione di merito’ su un punto—l’assenza dal luogo di lavoro—che la sentenza impugnata aveva già risolto fornendo una ‘prova rimasta non contestata’. In sostanza, il ricorrente ha tentato di utilizzare la Cassazione come una terza istanza di appello, ignorando i limiti del suo mandato. La conseguenza automatica, prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è la dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione finale è netta: il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo non solo rende definitiva la condanna emessa dalla Corte d’Appello, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. In applicazione dell’art. 616 c.p.p., l’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento da utilizzare per sollevare questioni di diritto precise e fondate, non per tentare una generica e inammissibile rivalutazione dei fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e miravano a una nuova valutazione dei fatti già accertati, un’attività di merito non permessa in sede di legittimità, dove si valuta solo la corretta applicazione della legge.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘generici e riversati in fatto’?
Significa che l’appellante non ha evidenziato specifiche violazioni di legge, ma ha cercato di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti (come la sua assenza dal lavoro), che era già stata provata e decisa dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35496 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35496 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME COGNOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
184/ RG 1579à
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe ch confermato la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugCOGNOME; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici e riversati in fatto, d non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché volti a richiedere una valutazione di m circa l’assenza dell’imputato dal luogo di lavoro di cui la sentenza ha fornito una prova rim non contestata (pag. 4). ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025
La Consigliera NOME COGNOME i sora
La Presidente