Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su Motivi Generici e di Fatto
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronta un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi addotti si concentrano su una rilettura dei fatti anziché su vizi di legittimità. Con questa decisione, la Suprema Corte ribadisce i confini del proprio giudizio, delineando perché una difesa basata su una ricostruzione fattuale alternativa non possa trovare accoglimento in sede di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda due fratelli condannati in Appello per una serie di reati. Il primo fratello era accusato di resistenza a pubblico ufficiale e violazione delle misure di prevenzione, mentre il secondo era imputato per resistenza, evasione dagli arresti domiciliari e favoreggiamento. Il fulcro della vicenda era una condotta di fuga in auto, caratterizzata da manovre pericolose, interpretata dai giudici di merito come reato di resistenza finalizzato a coprire gli altri illeciti, ovvero l’allontanamento dai luoghi di esecuzione della misura di prevenzione e degli arresti domiciliari.
I due imputati hanno presentato ricorso per Cassazione, contestando la configurabilità del reato di resistenza sulla base di quella che la Corte definisce una “frammentaria ricostruzione della vicenda” e proponendo una lettura alternativa dei fatti per tutti i capi di imputazione.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile da Parte della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per diverse ragioni convergenti. Il punto centrale della decisione è che i motivi proposti dagli imputati non sollevavano questioni di diritto, ma si limitavano a contestare la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello. Questo tipo di doglianza è estraneo al giudizio di legittimità, il cui scopo non è rivalutare le prove e decidere una terza volta nel merito, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
La Suprema Corte ha sottolineato come i ricorrenti non si siano confrontati con le “puntuali argomentazioni” della sentenza impugnata, ma abbiano semplicemente offerto una loro versione dei fatti. Tale approccio rende i motivi del ricorso generici e fattuali, e come tali, inammissibili.
La Valutazione sul Reato di Resistenza e la Continuazione
Un aspetto qualificante della decisione è il modo in cui la Corte ha confermato il ragionamento della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva valorizzato il “modus operandi” concreto e la concatenazione logica tra i vari reati. La resistenza (la fuga in auto) non era vista come un episodio isolato, ma come il tentativo di coprire gli illeciti-base (evasione e violazione delle misure). Questa connessione ha giustificato non solo la condanna per i singoli reati, ma anche l’applicazione degli aumenti di pena per la continuazione e la recidiva. Il ricorso, non contestando la logicità di questo nesso, si è rivelato inefficace.
Il Rigetto della Causa di Non Punibilità
Infine, la Corte ha affrontato la richiesta di assoluzione per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Anche su questo punto, il ricorso inammissibile è stato respinto. La Cassazione ha osservato che la motivazione della Corte d’Appello sulle ragioni della pena e sulla mancata esclusione della recidiva giustificava, implicitamente, anche la non applicazione di tale causa di non punibilità. Sollecitare l’applicazione della tenuità del fatto sulla base di una ricostruzione alternativa e meno grave degli eventi è, ancora una volta, una questione di merito preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda sul principio consolidato che distingue il giudizio di merito da quello di legittimità. I ricorsi sono stati giudicati inammissibili perché:
1. Erano basati sul fatto: Hanno proposto una ricostruzione alternativa della vicenda, senza indicare specifiche violazioni di legge o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza d’appello.
2. Erano generici: Non si sono confrontati analiticamente con le argomentazioni della Corte d’Appello, che aveva fornito una ricostruzione dettagliata della condotta materiale e dell’elemento psicologico di ciascun reato.
3. Hanno travisato la funzione del giudizio di legittimità: Hanno chiesto alla Cassazione una nuova valutazione delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
L’inammissibilità dell’impugnazione ha comportato, come conseguenza di legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza è un’importante lezione procedurale. Dimostra che per avere successo in Cassazione, un ricorso non può limitarsi a contestare i fatti come accertati nei gradi di merito. È necessario individuare e argomentare precisi errori di diritto (violazione di legge) o vizi logici macroscopici e decisivi nella motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile perché generico o di fatto non solo non porta all’annullamento della condanna, ma espone il ricorrente a ulteriori sanzioni economiche, confermando la definitività della decisione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si basavano su una ricostruzione alternativa dei fatti, un’operazione non consentita nel giudizio di Cassazione, che valuta solo la corretta applicazione della legge (legittimità) e non il merito della vicenda.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un ricorso penale?
La Corte di Cassazione ha il compito di verificare se i giudici dei gradi precedenti hanno applicato correttamente le norme di legge e se la motivazione della loro decisione è logica e non contraddittoria. Non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito.
È possibile chiedere l’assoluzione per ‘particolare tenuità del fatto’ in Cassazione presentando una versione diversa degli eventi?
No. La Corte ha stabilito che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è inammissibile se si fonda su una ricostruzione dei fatti e della loro gravità alternativa a quella accertata nella sentenza impugnata. La valutazione deve basarsi sui fatti come stabiliti dai giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1111 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1111 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a AOSTA il 18/07/1991 COGNOME NOME nato a AOSTA il 27/06/1986
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i comuni motivi di ricorso degli imputati, in merito alla configurabilità del di cui all’art. 337 cod. pen. sono svolti in fatto e sulla base di una frammentaria ricostr della vicenda, in mancanza di confronto con la sentenza impugnata che ha correttamente ritenuto sussistente il reato sub capo 6), ascritto a COGNOME NOME e quello sub capo 1 ascritto a COGNOME NOME, valorizzandone le modalità di consumazione (la condotta di fuga in auto che poneva in pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada essendosi concretat manovre pericolose e vietate, come rispettivamente ascritte nel capo di imputazione).
Svolti in fatto sono altresì i motivi di ricorso proposti da NOME COGNOME sulla sussist dei reati di cui ai capi 2) (art. 75, d. Igs. 159 del 2011) e 3) (art. 367 cod. pen.) e da L Simone sui reati ascrittigli ai capi 4) (art. 378 cod. pen.) e 5) (art. 385 cod. pen.) al co con le puntuali argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata ai fini della ricostruzio della condotta materiale e dell’elemento psicologico; della identificazione di ciascun imputat della sussumibilità delle condotte nelle corrispondenti ipotesi di reato.
La Corte di appello ha valorizzato il concreto “modus operandi” e la concatenazione degli illeciti commessi sub capi 1) e 6), cioè i reati di resistenza, come tentativo di copertura illeciti base di cui ai capi 2) e 5), ascritti rispettivamente agli imputati allontanatisi d esecuzione della misura di prevenzione e degli arresti domiciliari, e le conseguenti fattispeci simulazione di reato e favoreggiamento, come espressivi di maggior capacità a delinquere confermando, così, l’applicazione dell’aumento della pena per la recidiva, la misura della pe base per il reato di resistenza (mesi nove di reclusione per NOME COGNOME e mesi otto per fratello NOME) e l’aumento per la continuazione.
A fronte della genericità dei motivi con i quali era stata richiesta la pronuncia di senten assoluzione per la lieve entità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), la motivazione sulle rag mancata esclusione della recidiva e misura della pena giustifica implicitamente anche la mancata applicazione di tale causa di non punibilità la cui applicazione, del resto viene sollecita ricorsi sulla base di una ricostruzione alternativa dei fatti (e, quindi della loro inammissibile perché svolta in fatto.
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo,
P. Q. F4.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Il Consigliere rei
Così deciso il 22 dicembre 2023
Il PresRente