Ricorso Inammissibile: la Cassazione fa chiarezza su motivi generici e questioni già decise
Quando si presenta un’impugnazione, in particolare un ricorso per Cassazione, la precisione e la specificità dei motivi sono fondamentali. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente a sanzioni pecuniarie. L’ordinanza analizza un caso di confisca allargata, offrendo spunti cruciali su come formulare correttamente un ricorso e sulle conseguenze di un’impugnazione presentata in modo negligente.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un’ordinanza della Corte di Appello di Torino, la quale, in qualità di giudice dell’esecuzione e a seguito di un precedente annullamento con rinvio, aveva disposto la confisca di una somma di 34.900 euro nei confronti di un soggetto. Questa misura, nota come ‘confisca allargata’ o ‘per sproporzione’, è prevista dagli articoli 240-bis del codice penale e 85-bis del Testo Unico sugli stupefacenti (D.P.R. 309/1990). Essa consente di aggredire i patrimoni di illecita provenienza quando vi sia una manifesta sproporzione tra i beni posseduti e il reddito dichiarato.
Contro tale decisione, l’interessato ha proposto ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali.
I Motivi del Ricorso e la Dichiarazione di Inammissibilità
Il ricorrente ha sollevato due questioni distinte per contestare la confisca:
1. Violazione del principio del ‘ne bis in idem’: Il primo motivo lamentava la violazione dell’articolo 649 del codice di procedura penale, che vieta di processare una persona due volte per lo stesso fatto.
2. Vizio di motivazione: Il secondo motivo criticava la decisione della Corte di Appello per un presunto difetto di motivazione riguardo al giudizio di sproporzione tra patrimonio e reddito, requisito essenziale per l’applicazione della confisca allargata.
Entrambi i motivi sono stati respinti dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato separatamente i due motivi, giungendo a conclusioni nette.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno rilevato che la questione del ‘ne bis in idem’ era già stata esaminata e respinta dalla precedente sentenza della stessa Cassazione (la cosiddetta ‘sentenza di rescindente’) che aveva annullato con rinvio. Riproporre una questione già decisa in via definitiva rende il motivo automaticamente inammissibile.
Relativamente al secondo motivo, la Corte lo ha giudicato del tutto generico. Il ricorrente si era limitato a enunciazioni assertive, senza muovere censure puntuali e specifiche contro le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato. La giurisprudenza costante, richiamata nell’ordinanza, stabilisce che un motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta criticamente con la motivazione della decisione contestata, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte o a formulare critiche vaghe.
Le Conclusioni
La conseguenza della dichiarazione di inammissibilità è stata duplice. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha ravvisato profili di colpa nell’aver proposto un’impugnazione palesemente inammissibile. Questa colpa ha giustificato un’ulteriore condanna al pagamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità. I motivi devono essere specifici, pertinenti e non possono riguardare questioni già coperte da un precedente giudicato. La genericità e la negligenza nella formulazione dell’impugnazione non solo ne determinano il rigetto, ma possono comportare anche significative sanzioni economiche.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso specifico, i motivi erano inammissibili perché uno riguardava una questione già decisa in una precedente sentenza e l’altro era formulato in modo generico e assertivo, senza critiche specifiche al provvedimento impugnato.
Cosa succede se un motivo di ricorso è stato già trattato in una precedente sentenza?
Se un motivo di ricorso ripropone una questione già esaminata e decisa in una precedente fase del giudizio (in questo caso, dalla sentenza di ‘rescindente’ della Cassazione), tale motivo è considerato inammissibile. Non è possibile rimettere in discussione punti già coperti da un giudicato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per colpa del ricorrente?
Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, se la Corte ravvisa profili di colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato o inammissibile, può condannare il ricorrente al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6628 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6628 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FOSSANO il 13/12/1976
avverso l’ordinanza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza della Corte di appello di Tor che, quale giudice dell’esecuzione, a seguito di annullamento con rinvio, ha disposto nei confr del ricorrente la confisca della somma di euro 34.900 (artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990);
considerato che il primo motivo di ricorso – con cui si assume la violazione dell’art cod. proc. pen. – è inammissibile in quanto trattasi di una questione già disattesa dalla senten rescindente (cfr. spec. par. 4);
considerato che il secondo motivo di ricorso – con cui si denuncia il vizio di motivazio ordine al giudizio di sproporzione richiesto dalla legge ai fini dell’applicabilità della confisca – è del tutto generico poiché si affida a enunciati assertivi che non contengono puntuali censur riguardo al provvedimento impugnato (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui cons ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/11/2024.