Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19240 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19240 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TAVERNA il 01/03/1953
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia emessa in data 6 dicembre 2023 dal G.U.P. del Tribunale di Lamezia Terme, con cui l’imputato NOME NOME era stato condannato, previa esclusione della recidiva contestata, alla pena, ridotta per il rito prescelto, d sei di reclusioni ed euro 26.000 di multa, in ordine al reato di cui all’a comma 1, e 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990, commesso in Lamezia Terme il 28 luglio 2023. Ha confermato, altresì, la misura di custodia cautelare in carce l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché la confisca e la distruzione stupefacente sequestrato.
Avverso tale sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia propone ricorso per cassazione, articolato in due distinti motivi.
Con il primo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) co proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazione relativamen all’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990.
Con il secondo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazione, in ordine alla manc concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. p
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto ambedue i profili di doglianza si concretano in censure non consentite dalla legge in ques sede di legittimità, perché generiche e aspecifiche. Le doglianze non s confrontano con la sentenza impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immun da vizi logico-giuridici e omette di assolvere la tipica funzione di una cr argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Esso risulta, altresì inammissibile, in quanto entrambi i profili censurati, inerenti al trattam sanzionatorio, sono sorretti da sufficiente e non illogica motivazione, nonché d adeguato esame delle deduzioni difensive. Inoltre, il primo profilo deve esser dichiarato manifestamente infondato, perché inerente a enunciati ermeneutici che si prospettano in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Infatti, la Corte territoriale ha correttamente e adeguatamente motivato su entrambi i profili censurati, argomentando che l’ingente quantità di sostanz
stupefacente rinvenuta sull’autocarro Fiat Ducato tg. TARGA_VEICOLO (5,773 Kg. di cocaina per un totale di 3.970,5 Kg. di PAP da cui erano ricavabili circa 25.0
dosi medie singole) prova il fatto che le stesse fossero destinate a soddisfa molteplici consumatori, rappresentando un notevole pericolo per la salute
pubblica, alla luce altresì del contesto sociale in cui viveva l’imputato. Pe ragioni, i giudici del gravame hanno ritenuto di escludere il riconoscimento del
circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen. (foglio 1
sentenza impugnata) (cfr. Sez. 3, n. 33139/2024, Rv. 286840; Sez. 3, n.
20017/2024, Rv. 286378; Sez. 6, n. 43771/2014, Rv. 260715; Sez. U., Biondi, n. 36258/2012, Rv. 253150; Sez. 1, n. 22215/2022, Rv. 283122; Sez. 2, n.
23903/2020, Rv. 279549; Sez. 2, n. 5247/2020, Rv. 280639; Sez. 3, n.
1913/2018, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952/2017, Rv. 271269).
3. GLYPH
All’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13 maggio 2025