Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario formulare critiche precise, pertinenti e direttamente collegate alle motivazioni del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile per genericità e aspecificità. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace e il ruolo ostativo della recidiva nel bilanciamento delle circostanze.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto in abitazione. La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di impugnazione. Nello specifico, lamentava vizi di motivazione riguardo al giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti, ritenendo che queste ultime avrebbero dovuto prevalere, portando a una pena più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Tale decisione non entra nel merito della questione sollevata, ma si ferma a un gradino prima, sancendo che l’atto di impugnazione non possiede i requisiti minimi per essere esaminato. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi di un ricorso inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi principali. In primo luogo, ha qualificato il ricorso come generico e privo di specificità. I giudici hanno osservato che l’atto non era altro che una riproduzione di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti nei gradi di merito. Mancava una correlazione effettiva tra le doglianze presentate e le ragioni esposte nella sentenza impugnata. In pratica, l’appello deve essere un dialogo critico con la decisione che si contesta, non un monologo che ignora le argomentazioni del giudice.
Il Peso della Recidiva
In secondo luogo, e in maniera dirimente, la Corte ha sottolineato un ostacolo giuridico insormontabile. La Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato che il giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti era, in ogni caso, legalmente precluso. Ciò a causa della condizione del ricorrente: una recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. L’articolo 69, comma 4 del codice penale, infatti, vieta al giudice di concedere la prevalenza delle attenuanti in presenza di una recidiva di tale gravità. Questa circostanza rendeva, di per sé, sterile qualsiasi discussione sul bilanciamento delle circostanze.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito chiaro sull’importanza della tecnica redazionale negli atti di impugnazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che le censure siano specifiche, pertinenti e costruite come una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata. La mera riproposizione di argomenti già vagliati è una strategia destinata al fallimento. Inoltre, il caso evidenzia come determinate condizioni soggettive dell’imputato, come una grave forma di recidiva, possano creare barriere legali che rendono inefficaci determinate linee difensive, come quella basata sulla prevalenza delle attenuanti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, non specifico e privo di una reale correlazione con le motivazioni della sentenza impugnata. In sostanza, si limitava a riproporre censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Quale ruolo ha avuto la recidiva dell’imputato nella decisione?
La recidiva ha avuto un ruolo decisivo. Essendo una recidiva reiterata, specifica e commessa nel quinquennio, essa ha attivato il divieto previsto dall’art. 69, comma 4 del codice penale, che impedisce al giudice di far prevalere le circostanze attenuanti su quelle aggravanti. Questo ha reso irrilevante la questione sollevata dal ricorrente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3319 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3319 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 13/06/1986
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
34812/2024 – GLYPH Rel. COGNOME – Ud. 18.12.2024
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione;
Considerato che il ricorso, articolato in un unico motivo – con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti – oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, è generico per mancanza di specificità, non essendovi una correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento delle doglianze prospettate (in ogni caso, la Corte di merito correttamente ed esaustivamente ha indicato gli elementi posti a fondamento della negazione del giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, peraltro inibito, quanto alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, dal disposto di cui all’art. 69, comma 4 cod. pen. );
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 18 dicembre 2024
Il consiglie ‘.stensore
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Il Presidente