Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso di Genericità
Quando si presenta un ricorso inammissibile alla Corte di Cassazione, le conseguenze possono essere significative. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la mancanza di specificità dei motivi di ricorso portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con annessa condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questo caso per comprendere meglio i requisiti di un ricorso valido.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per tentato furto aggravato, emessa dal Tribunale di primo grado. La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, aveva rideterminato la pena inflitta all’imputato. Nello specifico, i giudici di secondo grado avevano riconosciuto la sussistenza di una circostanza attenuante, ritenendola equivalente alle aggravanti contestate, e avevano fissato la pena finale in otto mesi di reclusione e 60,00 euro di multa.
Nonostante questa parziale riforma a suo favore, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’erronea applicazione della legge penale.
L’Esame della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha esaminato il ricorso proposto, giungendo a una conclusione netta e perentoria. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto basato su un motivo non deducibile in quella sede di legittimità. I giudici supremi hanno sottolineato che il ruolo della Cassazione non è quello di riesaminare il merito della vicenda, ma di controllare la corretta applicazione del diritto da parte dei giudici dei gradi precedenti.
La Genericità come Vizio Capitale
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come ‘manifestamente inammissibile’. Secondo la Corte, il motivo era del tutto generico e aspecifico. L’atto di impugnazione, infatti, non puntualizzava in modo chiaro e dettagliato le ragioni di doglianza, sia in fatto che in diritto. Inoltre, il ricorrente non si era confrontato in modo adeguato con le argomentazioni logiche e giuridiche espresse nella sentenza della Corte d’Appello, che i giudici di legittimità hanno invece ritenuto ben rappresentate e giustificate, immuni da vizi logico-giuridici.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda sull’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che il ricorso è inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati o non sono specifici. Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che la motivazione dei giudici di merito rappresentava e giustificava pienamente, dal punto di vista del diritto, le ragioni del riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato e la congruità della pena. Il ricorso, al contrario, si limitava a una contestazione generale senza entrare nel merito delle argomentazioni della sentenza impugnata, risultando così privo dei requisiti minimi per poter essere esaminato.
Le Conclusioni
La dichiarazione di ricorso inammissibile ha comportato, come diretta conseguenza legale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, la Corte ha disposto il pagamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione, supportata anche da un precedente della Corte Costituzionale, ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia di legittimità richiede rigore e specificità. Un ricorso non può essere una mera ripetizione di lamentele generiche, ma deve costituire una critica puntuale e argomentata della decisione che si intende impugnare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente generico e aspecifico, non avendo puntualizzato le ragioni della contestazione in fatto e in diritto e non essendosi confrontato adeguatamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000,00 euro.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del reato?
No, la Corte di Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non ha riesaminato i fatti. Ha solo valutato se il ricorso avesse i requisiti di legge per essere discusso, concludendo che la motivazione dei giudici di merito era immune da vizi logico-giuridici e che il ricorso non era proponibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2448 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2448 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 18 dicembre 2024 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Foggia del 17 ottobre 2023, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente alle contestate aggravanti, nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 60,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato e la congruità della pena inflittagli.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025