Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e rigore tecnico. Quando un atto di impugnazione è formulato in modo vago, il rischio concreto è che venga dichiarato ricorso inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando i requisiti essenziali per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna per furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 del codice penale. Un individuo era stato ritenuto colpevole prima dal Tribunale di Marsala e, successivamente, dalla Corte di Appello di Palermo, che aveva confermato la pena di sei mesi di reclusione e 200,00 euro di multa. Non rassegnato alla doppia condanna, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di giocare l’ultima carta, proponendo ricorso per cassazione.
Le Motivazioni del Ricorso: Critiche Generiche alla Sentenza
L’atto di impugnazione si basava su un unico motivo, con cui si lamentava la “mancanza e manifesta illogicità della motivazione” nonché l'”erronea applicazione” delle norme sul furto. In sostanza, la difesa contestava la solidità delle argomentazioni che avevano portato i giudici di merito a ritenere provata la responsabilità penale del proprio assistito. Tuttavia, come vedremo, il modo in cui queste critiche sono state formulate si è rivelato fatale per l’esito del ricorso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il Collegio ha evidenziato come la motivazione della Corte di Appello fosse ben costruita, immune da vizi logico-giuridici e pienamente giustificativa sia del riconoscimento della responsabilità penale sia della congruità della pena inflitta.
Il punto centrale della decisione risiede nella natura stessa del motivo di ricorso. I giudici lo hanno definito “manifestamente inammissibile” ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Perché? Perché era “del tutto generico ed aspecifico”. Il ricorrente, secondo la Corte, non aveva puntualizzato le specifiche ragioni di doglianza né in fatto né in diritto. In altre parole, non aveva instaurato un confronto critico e mirato con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a una contestazione generale.
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: la Corte di Cassazione opera come giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare che la legge sia stata applicata correttamente e che il percorso logico seguito dai giudici inferiori sia coerente e privo di palesi errori. Un ricorso che tenta, implicitamente, di ottenere una nuova valutazione delle prove, senza individuare vizi specifici, è destinato a essere respinto.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. In primo luogo, la condanna inflitta dalla Corte di Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, come previsto dalla legge, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie, che congestionano il sistema giudiziario. La decisione, pertanto, non solo chiude il caso specifico ma funge anche da monito sull’importanza di redigere ricorsi tecnicamente validi e specifici.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano del tutto generici e aspecifici, non riuscendo a confrontarsi in modo adeguato con le argomentazioni della sentenza impugnata e a specificare le ragioni di doglianza in fatto e in diritto.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La legge prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente venga condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
La Corte di Cassazione riesamina i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità. Il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti o le prove, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze emesse dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32204 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32204 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 29 settembre 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Marsala del 9 luglio 2021 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione degli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato e la congruità della pena inflittagli.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024
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