Ricorso inammissibile: il prezzo di un’impugnazione generica
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più severi nel processo penale, poiché impedisce alla Corte di Cassazione di entrare nel merito della questione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e l’aspecificità dei motivi di ricorso possano portare non solo al rigetto dell’impugnazione, ma anche a conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo la decisione per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e le insidie da evitare.
Il caso in esame: dalla condanna al ricorso per Cassazione
La vicenda processuale ha origine con la condanna di un imputato, in primo grado e successivamente confermata in appello, per un reato legato agli stupefacenti previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990. La pena inflitta era di due anni e otto mesi di reclusione, oltre a una multa di 6.000,00 euro.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’insufficienza della motivazione. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non aveva adeguatamente giustificato la propria decisione di confermare la condanna. Questa doglianza, tuttavia, è stata giudicata dalla Suprema Corte in un modo che chiude le porte a qualsiasi discussione sul merito.
I requisiti di un ricorso e il problema del ricorso inammissibile
Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un controllo di legittimità, volto a verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Per questo, la legge, in particolare l’art. 591 del codice di procedura penale, stabilisce precise cause di inammissibilità.
Una di queste è la manifesta infondatezza o la genericità dei motivi. Un motivo è ‘generico’ o ‘aspecifico’ quando non individua con precisione il punto della sentenza che si contesta e le ragioni giuridiche per cui lo si ritiene errato. Non basta esprimere un generico dissenso; è necessario un confronto puntuale e critico con le argomentazioni del giudice d’appello.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha evidenziato proprio la sua natura generica e aspecifica. I giudici di legittimità hanno osservato che la motivazione resa dalla Corte d’Appello rappresentava e giustificava in modo adeguato, e senza vizi logico-giuridici, sia la responsabilità penale dell’imputato sia la congruità della pena.
Il motivo proposto dal ricorrente, secondo la Corte, era ‘del tutto generico ed aspecifico’ perché:
1. Non puntualizzava le ragioni di doglianza in fatto e in diritto.
2. Non si confrontava in modo adeguato con le argomentazioni espresse nella sentenza impugnata.
In sostanza, la difesa si è limitata a una critica generale senza attaccare specifici passaggi logico-giuridici della decisione d’appello. Tale approccio trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio di merito, compito che non spetta alla Corte di Cassazione. Per questo, il motivo è stato ritenuto ‘non deducibile in questa sede di legittimità’.
Le conclusioni: le conseguenze dell’inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Anzi, esse sono particolarmente gravose per il ricorrente. Con l’inammissibilità del ricorso, la sentenza di condanna diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, come stabilito per legge, la Corte ha condannato il ricorrente a pagare:
– Le spese processuali.
– Una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico che richiede rigore e specificità. Le impugnazioni basate su critiche generiche e non puntuali sono destinate a essere dichiarate inammissibili, con l’ulteriore effetto di aggravare la posizione del condannato con sanzioni economiche. È un monito per gli operatori del diritto sull’importanza di redigere atti che rispondano pienamente ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico e aspecifico. Non specificava le ragioni di fatto e di diritto della doglianza e non si confrontava adeguatamente con le motivazioni della sentenza impugnata, risultando in una critica non deducibile in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso non è ‘deducibile in sede di legittimità’?
Significa che l’argomento sollevato non rientra tra quelli che la Corte di Cassazione può esaminare. La Corte valuta solo errori di diritto (violazione di legge o vizi di motivazione) e non può riesaminare i fatti del processo. Un motivo che critica genericamente la decisione senza indicare un preciso errore di diritto è, appunto, non deducibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34337 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34337 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 30 novembre 2023 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 27 luglio 2022 con cui NOME era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 4 in relazione al comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, insufficienza di motivazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato e la congruità della pena inflittagli.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.