Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di forma e sostanza. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la mancanza di specificità possano condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere i principi chiave che ogni impugnazione deve rispettare.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Milano, che confermava la condanna di un imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo.
Nello specifico, la difesa lamentava la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Si richiedeva l’acquisizione di un documento che, a detta del ricorrente, sarebbe stato funzionale a una nuova valutazione per la concessione delle attenuanti generiche, già negate nel giudizio d’appello. La difesa sosteneva inoltre che la quantificazione degli aumenti di pena per la continuazione tra i reati fosse errata.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo i giudici di legittimità, l’unico motivo presentato era affetto da vizi di genericità e aspecificità tali da non poter superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
Di conseguenza, il ricorso è stato respinto senza un esame nel merito delle questioni sollevate. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione palesemente infondata.
Le Motivazioni della Inammissibilità
La Corte ha basato la sua decisione su una motivazione chiara e precisa. Il motivo di ricorso è stato giudicato ‘generico e aspecifico’ per due ragioni fondamentali.
In primo luogo, il ricorrente non ha spiegato in che modo il documento di cui si chiedeva l’acquisizione sarebbe stato ‘decisivo’. Per ottenere una rinnovazione dell’istruttoria in appello (e a maggior ragione per contestarne la mancata concessione in Cassazione), non è sufficiente indicare una prova, ma è necessario dimostrare la sua capacità di ribaltare il giudizio di colpevolezza o di incidere significativamente sulla pena. Il ricorso, invece, si limitava a un’affermazione vaga, senza confrontarsi criticamente con le ragioni per cui i giudici di merito avevano già ritenuto di non concedere le attenuanti generiche.
In secondo luogo, anche la critica relativa all’aumento di pena per la continuazione è stata ritenuta altrettanto generica. L’impugnazione non ha sviluppato un’argomentazione specifica, ma si è posta in termini vaghi, trascurando completamente di analizzare e contestare il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello per giustificare la propria scelta discrezionale sul tema.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’impugnazione non è una semplice richiesta di un nuovo giudizio, ma un mezzo di critica vincolata contro una specifica decisione. Chi presenta un ricorso, specialmente in Cassazione, ha l’onere di articolare motivi specifici, dettagliati e pertinenti, che si confrontino punto per punto con la motivazione del provvedimento impugnato. Affermazioni generiche o la mera riproposizione di richieste già respinte, senza una critica argomentata, sono destinate a fallire. La conseguenza non è solo il rigetto del ricorso, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche che aggravano la posizione del condannato. Questo caso serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione con la massima diligenza e specificità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché l’unico motivo presentato era generico e aspecifico, non riuscendo a dimostrare la decisività della prova richiesta né a confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa chiedeva specificamente il ricorrente?
Il ricorrente chiedeva la rinnovazione dell’istruttoria tramite l’acquisizione di un documento che, a suo dire, sarebbe stato utile per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche, già negate in appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32478 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32478 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME (NOME COGNOME OLIVO NOME) nato il DATA_NASCITA nato il avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. NUMERO_DOCUMENTO–NUMERO_DOCUMENTO
NOME NOME NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso, che contesta la mancata rinnovazione dell’istruttoria tramite l’acquisizione di un documento funzionale giudizio da rendere sulle generiche, già denegate in appello, è generico e aspecif perchè la decisività del documento pretermesso non poteva che essere filtrat attraverso un dinamico e critico confronto con le valutazioni spese dalla Corte d merito nel giustificare la propria scelta discrezionale sul tema, argoment integralmente trascurato dall’impugnazione che in termini altrettanto generici pone in relazione alla quantificazione degli aumenti apportati in continuazione p i due fatti oggetto dell’imputazione.
Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/2025