Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità nell’Impugnazione Penale
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire un concetto fondamentale della procedura penale: il ricorso inammissibile. Quando un’impugnazione viene presentata alla Suprema Corte, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la sentenza precedente. È necessario, invece, formulare critiche precise, dettagliate e giuridicamente fondate. In caso contrario, come vedremo nel caso in esame, il ricorso non supererà neanche il primo vaglio di ammissibilità, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna per il reato di rapina emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a tre principali argomenti:
1. La scorrettezza della motivazione che fondava il giudizio di responsabilità.
2. La presunta insussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina.
3. Il mancato riconoscimento di un’attenuante specifica prevista dal codice penale.
In sostanza, la difesa mirava a rimettere in discussione l’intera ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operata nei primi due gradi di giudizio.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a un livello precedente: la verifica dei requisiti formali e sostanziali dell’impugnazione stessa. La decisione evidenzia una netta distinzione tra il ruolo dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), che valutano i fatti e le prove, e quello della Corte di Cassazione, che svolge unicamente un controllo di legittimità.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni precise, che costituiscono un vademecum per chiunque intenda presentare un ricorso.
1. Genericità e Mancanza di Specificità
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità è stata la genericità delle doglianze. Il ricorso si limitava a contestare la decisione in modo vago, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la sentenza che contesta, smontandone punto per punto il ragionamento giuridico, e non limitarsi a riproporre le tesi difensive già respinte.
2. Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti e il Ricorso Inammissibile
Un altro punto cruciale è che il ricorrente tentava di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. Questo compito, però, non spetta alla Suprema Corte. Il suo ruolo non è decidere se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, ma solo verificare se i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Chiedere una ‘rivalutazione’ trasforma il ricorso in un inammissibile ‘terzo grado di merito’.
3. La Mancata ‘Prova di Resistenza’
La difesa lamentava l’inutilizzabilità di alcuni elementi a carico dell’imputato, ma ha omesso un passaggio essenziale: non ha spiegato in che modo l’eliminazione di tali elementi avrebbe potuto concretamente portare a una decisione diversa. Questa è la cosiddetta ‘prova di resistenza’: il ricorrente deve dimostrare che la prova contestata è stata decisiva per la condanna. Se, anche senza quella prova, la condanna si regge comunque su altri elementi, la doglianza è irrilevante e, quindi, il motivo di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: l’appello alla Corte di Cassazione non è un’ulteriore possibilità per ridiscutere i fatti. È un rimedio straordinario, destinato a correggere specifici errori di diritto. Per l’avvocato, ciò significa che la redazione del ricorso richiede un’analisi tecnica e approfondita della sentenza impugnata, individuando vizi di legittimità e non semplici divergenze sulla valutazione delle prove. Per l’imputato, la conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è privo di specificità, ovvero non contesta puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata, e quando tende a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa si intende per ‘sindacato di legittimità’ svolto dalla Cassazione?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina nel merito i fatti del processo, ma si limita a controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e coerente per la loro decisione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4938 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4938 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRASACCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a del giudizio di responsabilità, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di r mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è di specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alt ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal g merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di spec decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, infatti, le doglianze difensive sono generiche, in fatto, non scandite da co riferimenti alle argomentazioni della sentenza impugnata, integrata da quelle del primo giud nonché prive della puntuale indicazione dell’incidenza dell’eventuale eliminazione, ai fini cosiddetta “prova di resistenza”, degli elementi a carico di cui si lamenta l’inutilizzabili che, invero, i giudici del merito hanno adeguatamente esplicitato le ragioni del convincimento, con argomentazioni rispondenti alle censure difensive devolute (si vedano, particolare, pagg. 3 e 4 sulla responsabilità e pag. 5 sulle circostanze);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 ottobre 2023.